Gli artt.
484 e ss. c.c. disciplinano l'
accettazione dell'
eredità con il beneficio d'
inventario, la quale risponde all'esigenza di tenere distinto il patrimonio dell'
erede da quello del defunto.
Nel momento in cui effettua tale tipo di accettazione, l'erede deve procedere alla liquidazione del patrimonio ereditario, adempimento che, ex
art. 495 del c.c., deve essere effettuato trascorso un mese dalla
trascrizione della dichiarazione di accettazione beneficiata o dall'
annotazione nel caso in cui l'inventario sia posteriore alla dichiarazione.
Infatti, la finalità ultima di tale forma di accettazione è quella della eliminazione del passivo dell'eredità, essendo attribuito all'erede il compito di soddisfare i creditori
cum viribus hereditatis.
A tale scopo è previsto che l'erede possa pagare i creditori:
a) mano a mano che si presentano, salvi i diritti di poziorità, purchè creditori e legatari non si oppongano ed egli non intenda promuovere la liquidazione ex
art. 503 del c.c.;
b) con il rilascio dei beni ai creditori o legatari, a cui fa seguito la nomina di un curatore da parte del tribunale che provvede a liquidare i beni dell'eredità ai sensi degli artt.
498 e ss. c.c.;
c) mediante una liquidazione concorsuale dell'eredità.
In questi ultimi due casi i creditori ed i legatari sono invitati a presentare le dichiarazioni di
credito entro un termine ben preciso, decorso il quale l'erede (ovvero il curatore, nell’ipotesi di cui alla lettera b), procede, con l'assistenza del notaio e senza l'intervento degli interessati, a formare lo stato di graduazione, in cui i creditori verranno collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione, con preferenza dei creditori rispetto ai legatari.
Dopo che è stato formato lo stato di graduazione, il notaio ex
art. 501 del c.c. deve darne comunicazione, con lettera raccomandata, ai creditori ed ai legatari e deve anche provvedere alla
pubblicazione di un estratto dello stato di graduazione nel foglio degli annunci legali della provincia.
Entro trenta giorni da tale comunicazione, i creditori e i legatari, non avendo partecipato alla formazione dello stato passivo, possono proporre
reclamo contro il progetto di riparto.
Ebbene, la disposizione in esame disciplina appunto la sola ipotesi in cui un
creditore contesti, mediante reclamo, la collocazione nello stato di graduazione di altri creditori; peraltro, si ritiene ammissibile anche il reclamo proposto da chi sia stato escluso in tutto o in parte dallo stato di graduazione o da colui al quale sia stata negata l'esistenza della garanzia.
Il reclamo disciplinato da questa norma è un vero e proprio atto introduttivo di un giudizio contenzioso, paragonabile alle opposizioni allo stato passivo e va proposto al tribunale competente per valore del luogo in cui si è aperta la successione (la
competenza è distribuita fra
giudice di pace e tribunale).
Per la determinazione del valore della causa occorre fare riferimento all’attivo ereditario determinato per i beni mobili secondo la
stima risultante dall'inventario e per gli immobili in base al tributo diretto verso lo Stato.
La forma che il reclamo deve rivestire è quella dell’
atto di citazione e, come si è prima accennato, si svolge con le forme del giudizio ordinario di cognizione, circostanza questa che induce a riconoscergli natura contenziosa.
L'atto introduttivo del giudizio va notificato all'erede e, in via eventuale, agli altri creditori o legatari dei quali si contesta l'inclusione nello stato di graduazione o lo stato di essa.
Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dello stato di graduazione; in mancanza di opposizione, lo stato di graduazione diventerà definitivo e costituirà
titolo esecutivo contro l'erede, il quale potrà alienare i beni ereditari nel rispetto delle autorizzazioni di cui agli artt.
747 e
748 c.p.c., ovvero rilasciare i beni affinché siano liquidati da un curatore nominato dal giudice, al fine di soddisfare i creditori e i legatari, sempre rispettando lo stato di graduazione.