Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone (1).
Note
(1)
L'articolo in commento deve considerarsi norma di chiusura che individua la disciplina generale applicabile ai procedimenti in camera di consiglio. Infatti, la norma ha esteso anche ai procedimenti diversi da quelli in materia di famiglia e stato delle persone la disciplina del rito camerale.