(massima n. 1)
Il decreto reso dal presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 745 c.p.c., sul ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare copia di sentenza, non č impugnabile per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di atto di volontaria giurisdizione, adottato sulla base dell'audizione di detto cancelliere e senza necessitā di instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia, e che, pertanto, non si traduce in statuizioni sul diritto stesso, non ravvisabili in valutazioni di tipo meramente delibativo, le quali lasciano impregiudicato quel diritto e la sua tutelabilitā in sede contenziosa nel rapporto con l'amministrazione depositaria del documento.