(massima n. 1)
L'impignorabilità di un bene di un comune in ragione della sua appartenenza al patrimonio, indisponibile dell'ente, concretando una limitazione della responsabilità patrimoniale ai sensi dell'art. 2740, secondo comma, c.c., può essere fatta valere dal comune soltanto come motivo di opposizione all'esecuzione forzata contro il creditore pignorante ai sensi dell'art. 615 secondo comma c.p.c., ma non può essere opposta all'aggiudicatario come motivo di nullità della vendita forzata da far valere con azione autonoma di accertamento.