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Articolo 2784 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Nozione

Dispositivo dell'art. 2784 Codice Civile

Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore(1)(2).

Possono essere dati in pegno i beni mobili [812], le universalità di mobili [816], i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili [813](3).

Note

(1) Il diritto di pegno viene ad esistenza con la consegna del bene al creditore garantito, detto pignoratizio, ponendo in essere pertanto un contratto reale. Il presupposto è il medesimo dell'apposizione di ipoteca (v. 2808), ossia l'attribuzione al creditore di una causa legittima di prelazione in deroga alla par condicio creditorum (v. 2741), in forza della quale il creditore non concorre con i creditori cosiddetti chirografari (senza alcuna garanzia) che concorrono proporzionalmente tra loro, ma può far valere per intero il proprio credito sul bene sottoposto a prelazione. Tuttavia le cause di ipoteca e pegno vanno tenute separate da quelle del privilegio (v. 2745), poiché queste ultime sono sancite ex lege, mentre le prime sono basate sulla volontà delle parti. Il pegno si distingue comunque parzialmente anche dall'ipoteca stessa, in quanto trasferisce il possesso del bene nelle mani del creditore.
(2) Si specifica che pegno ed ipoteca sono garanzie di natura reale, con l'obiettivo di assicurare alla pretesa creditoria certi beni all'interno del patrimonio del debitore. Tali diritti reali di garanzia si contrappongono ai diritti personali di garanzia, come quello previsto dall'art. 1936 (fideiussione), che aumentano i patrimoni sopra i quali il creditore è legittimato a trovare soddisfazione
(3) La disposizione elenca i beni che possono essere oggetto di pegno: nel complesso dei beni mobili (810) non sono contemplati quelli registrati (v. 815), che vengono garantiti in modo particolare attraverso i metodi di iscrizione o trascrizione. Gli altri beni mobili possono tranquillamente essere sottoposti a pegno: i beni futuri, i beni altrui, i beni in comunione (per analogia di quanto disposto per i crediti ipotecari ex artt. 2822, 2823 e 2825) le universalità di mobili, purché il creditore mantenga la destinazione unitaria delle res, e i diritti reali, che consentono così la sottoposizione a pegno dell'usufrutto dei mobili e della nuda proprietà dei medesimi (v. 978).

Ratio Legis

La norma in esame definisce il pegno che si costituisce con un contratto o un atto unilaterale a forma scritta, caratterizzato dall'assolutezza, dall'immediatezza e dall'accessorietà, in quanto deve necessariamente afferire ad un credito esistente e valido.

Brocardi

Ex quibus casibus naturalis obligatio pignus perseverare constitit
Ius distrahendi
Novata debiti obligatio pignus peremit, nisi convenit ut pignus repetatur
Per alium rem alienam, invito domino, pignori obligari non potest
Pignoris appellatione eam proprie rem contineri dicimus, quae simul etiam traditur creditori, maxime si mobilis sit. At eam, quae sine traditione nuda conventione tenetur proprie hypothecae appellatione contineri dicimus
Pignus
Quidquid pignori commodi sive incommodi fortuito accessit, id ad debitorem pertinet
Quod emptionem et venditionem recipit, etiam pignorationem recipere potest
Suae rei pignus non consistit
Usucapio pignoris conventionem non extinguit

Spiegazione dell'art. 2784 Codice Civile

Il pegno e gli altri privilegi

Il contratto di pegno è contratto reale : si perfeziona colla dazione del pegno: il debitore od altri per lui dà al creditore una cosa mobile, e gli trasferisce in garanzia un diritto perché vi si soddisfi il cre­ditore a preferenza d'ogni altro creditore. La cosa impegnata od il di­ritto trasferito in garanzia tornano in libera disponibilità del costituente non appena cessato il credito garantito o altrimenti dimostrato inesistente, inefficace o estinto il credito garantito.

Benché il pegno non possa esistere se non vi è un credito da garantire, la dazione del pegno può essere anteriore al sorgere del debito: come quando il cliente versa alla banca il c. d. scarto che è la somma di danaro da accreditarglisi come prima posta del conto corrente e che la banca terrà a garanzia di eventuali ribassi delle merci che in un secondo momento la banca per conto del cliente dovrà ritirare (sotto forma ad es. di titoli rappresentativi delle merci stesse) e tenere in pegno conse­gnandole poi man mano che il cliente o i suoi compratori ne verseranno il prezzo alla banca. Anche l'apertura di credito in conto corrente (ar­ticolo 1852 c. c.) può esser preceduta dalla consegna di titoli che il cliente dà alla banca a garanzia del futuro suo debito. Lo stesso sconto (arti­colo 1858) può considerarsi come un pegno in quanto a garanzia del debito di quanto la banca gli anticipa, il cliente le trasferisce (ma a ti­tolo di proprietà assoluta : ecco la diversità. dal pegno) il titolo di cre­dito all'ordine (cambiale, nota di pegno, ordine in derrate) sul quale la banca si soddisferà a preferenza di ogni altro creditore di cui chiese lo sconto. Vero pegno è invece la girata-in pegno od in garanzia d'un titolo all'ordine : art. 23 legge cambiaria 14 dicembre 1933, n. 1669.

Al creditore pignoratizio il pegno conferisce il diritto di trattenere la cosa e poi venderlo, col ricavo soddisfacendosi a preferenza degli altri creditori. Il privilegio del creditore pignoratizio in che differisce da altri pri­vilegi ? Si. può dire che questi sono accordati dalla legge in considera­zione della-natura o della causa del credito, mentre il privilegio del creditore pignoratizio è accordato dalla legge solo perché lo hanno voluto.

Poiché inter pignus et hypothecam tantum nominis sonus differt il privilegio del creditore pignoratizio è sostanzialmente identico al' privilegio che conferisce l'ipoteca ; ne differisce solo perché l'immobile ipotecato resta in possesso del debitore, mentre la cosa data in pegno dev'essere. in manifesto potere e possesso del creditore.

Il privilegio nascente dal contratto di pegno o dall'ipoteca sostan­zialmente non differisce dai privilegi legali. Anche al creditore pignora­tizio il privilegio è accordato in considerazione della natura del credito. Guardiamo la quasi totalità dei crediti garantiti da pegno, o da ipoteca convenzionale, ove la costituzione del pegno o dell'ipoteca è contestuale al sorgere del credito. La natura stessa del credito comporta il privilegio poiché il creditore non avrebbe mai consentito a far credito senza la con­testuale garanzia reale della cosa mobile od immobile. Profondamente diverso è far credito senza garanzia od invece far credito solo contro garanzia, in tale ultimo caso più che alla persona si fa credito alla cosa.


Il privilegio del creditore pignoratizio, suo conflitto d’interessi con i creditori chirografari. Violazione della par condicio creditorum. Pegno contestuale e non contestuale

Se il patrimonio del debitore può soddisfarne tutti i debiti, nessun creditore ha interesse ad averne garanzie personali o reali. È chiesta e data la garanzia per la preoccupazione del creditore. Sé egli ottiene una garanzia personale, un altro patrimonio (il patri­monio del fideiussore) risponde del debito, come se il debito fosse del fideiussore. Il fideiussore che paga subentra nei diritti che il creditore pagato aveva verso il debitore principale. La fideiussione non reca perciò alcun pregiudizio al ceto creditorio troveranno un altro creditore al posto di quello soddisfatto. Egualmente se altri pel debitore diede ipo­teca o pegno : il datore d'ipoteca sarà lui creditore in luogo del creditore soddisfatto. Al creditore si surroga, come gli si surroga il fideiussore che ha pagato.

Non così se il debitore garantisce il creditore dandogli pegno od ipo­teca. La cosa data in pegno od ipoteca (art. 2911 cod. attuale, zo8o cod. 1865) è il solo cespite su cui il creditore è autorizzato ad agire se basta a soddisfarlo : solo se il creditore non vi si soddisfa, può agire anche su altri cespiti del debitore.

Per questo il cespite dato in garanzia è come avulso dal patrimonio del debitore. Solo la parte ai valore eccedente l'importo del debito garan­tisce anche gli altri creditori. Il patrimonio del debitore ormai è come spezzato in due : una parte a garanzia comune del ceto creditorio un'altra parte (generalmente il valore della garanzia reale è superiore al debito) garantisce solo un singolo creditore : salvo l'eccedenza che garantisce tutti gli altri.

L'ipoteca, il pegno di cosa mobile, il pegno di un credito (o la ces­sione a titolo di garanzia) sono perciò economicamente tutt'uno. Giuridicamente però tali garanzie si differenziano profondamente fra di loro: il creditore ipotecario si crede tanto sicuro, quanto il proprie­tario di un immobile (per secolare tradizione, anche legislativa) crede di avere un diritto incrollabile, atteso il dominio assoluto e diretto sui suolo e su quanto vi è costruito. L'autorità giudiziaria può obbligare bensì il creditore (art. 483 e 496 cod. proc. civ.) a scegliere uno fra più mezzi di esecuzione se il loro cumulo risulti eccessivo ; ma non pub obbligare il creditore ipotecario o pignoratizio (ad es. il co­niuge che ha iscritto ipoteca giudiziale a garanzia di credito per ali­menti) a contentarsi di altra idonea garanzia.

Il vizio è solo però nei rapporti col ceto creditorio in cui favore sol­tanto si revoca. Eliminato perciò o disinteressato il ceto creditorio, non vi è più revocabilità. Venuto meno l'interesse dei creditori in cui danno fu costituito il pegno, non può chiederne la revoca il debitore, come lo potevano i creditori. Chiusa per concordato la pro­cedura fallimentare, il concordatario non può proseguire l'esercizio del­l'azione revocatoria proposta dal curatore.

Della revocabilità è ragione il comportamento del debitore e del cre­ditore, che ingiustamente violano la par condicio degli altri creditori: violazione grave (ed aspramente perciò combattuta con presunzioni di frode, che militano a favore della curatela) se compiuta qualche tempo prima della dichiarazione di fallimento. Il dissestato e la parte in bonis devono rispettare la par condicio creditorum e non menomare le comuni garanzie del ceto creditorio.


Il pegno nel sistema delle garanzie

Nel sistema delle garanzie il pegno è fra quelle che richiedono, per essere realizzate, un'attività del creditore. Deve il creditore far vendere il pegno per pagarsi.

Il pegno irregolare (come vedremo parlando della caparra, che in sostanza anch'essa pegno irregolare) è garanzia che soddisfa il creditore ; lo soddisfa prima ancora che sorga credito che versa una caparra, anticipatamente risarcisce il danno che la sua eventuale inadempienza potrebbe causare al venditore : artt. 1385 e 1386 cod. attuale, art. 1217 cod. del 1865. Il campo più vasto del pegno irregolare (come vedremo) è appunto il campo delle obbligazioni condizionali. Chi è debitore a condizione paga prima ancora che la condizione si verifichi. Così se il compratore del fondo dotale o del fondo di un minore ne versa il prezzo al notaio prima che il tribunale autorizzi. Pagamento anticipato d'un debito di gioco (pagamento perciò irripetibile : art. 1933 cod. attuale, articoli 1237 e 1804 cod. civ. 1865) è anche il deposito della posta che ad un depositario di comune fiducia abbiano fatto anticipatamente i giocatori.

L'adempimento anticipato è utilizzato a scopo di garanzia. La forma tipica di garanzia esige un'attività del creditore diretta ad espropriare un cespite del debitore per pagarsi.

A scopo di garanzia si possono avere negozi che, invece, proprio al loro sorgere, attuano la garanzia e tranquillità voluta dal creditore. Ed è il debitore che deve agire per recuperare quel che ha pattuito di riavere. Se uno può avere mille euro solo vendendo con patto di riscatto una cosa, il venditore dovrà riscattare la cosa venduta : se no, non la riavrà. Potrà convenirgli non riscattare se la cosa è scemata di valore. In tal caso avrà dato una garanzia (almeno in senso meramente economico) a forfait, cioè a buona od a cattiva fortuna del compratore o del venditore, secondo che la cosa varrà più o meno. Può anche a scopo di garanzia aversi un negozio che mentre immediatamente soddisfa il compratore, obbliga pero il venditore a ricomprare : tale il riporto di titoli o di merci, che può essere usato per procacciare danaro al riportato : ma in tal caso il riportato ha l'obbligo (e non solo il diritto).


Accessorietà del pegno

L'accessorietà del pegno, e la stretta sua dipendenza dal debito principale garantito, risultano dal concetto stesso di garanzia e rafforzamento del vincolo principale. Venuto questo meno, o dichiarato nullo, vien meno il pegno : e deve restituirlo il creditore. Nullo invece il pegno (data in pegno ad es. cosa che si sapeva o smarrita o rubata e rivendicata, o cosa fuori commercio): non solo il vincolo principale non vien meno, ma perde il debitore il beneficio del termine per essere mancata la garanzia data. Promesso o dato il pegno (non contento il creditore della garanzia generale del patrimonio del debitore) il vincolo non può esistere che garantito. Solo venir meno della garanzia (anche se non ne ha colpa il debitore) è suo inadempimento.

Tanto anzi il creditore può volere indissolubili vincolo e garanzia, che spesso la garanzia nasce prima dell'obbligazione da garantire. Esempi : la garanzia di futura apertura di credito in conto corrente il cliente dà titoli o merci o valori in pegno alla banca, prima ancora di divenirne debitore l'ipoteca (art. 200 7 cod. del 1865) è iscritta per debiti futuri : i licitanti, a garanzia dell'obbligazione che uno solo di essi assumerà (colui che dalla gara risulterà aggiudicatario) depositano somme a garanzia ; fornitori od appaltatori danno titoli a cauzione di future loro obbligazioni, ecc.


Il pegno come diritto reale

Il pegno è diritto reale : il creditore per soddisfarsi con privi­legio su di ogni altro può far vendere la cosa datagli in garanzia dal de­bitore o da un terzo. Diritto reale assoluto, erga omnes potendosi eser­citare in danno del debitore (ovvero del debitore e del costituente il pegno insieme) anche se nel frattempo il debitore (od il costituente del pegno) ha venduto ad altri la cosa, o vi ha costituito un diritto di usu­frutto o di uso. Il nuovo diritto di proprietà, ovvero il diritto di usufrutto o di uso non possono pregiudicare il diritto reale del creditore pignora­tizio : potranno farsi valere solo se soddisfatto il creditore, ovvero solo in quanto resti un supero, dopo soddisfatto il creditore.

La realità del pegno sta nel potersi esso far valere non solo contro il debitore, ma contro chiunque altro (o, per averne avuto facoltà dal debitore, e persino per averne acquistato la proprietà, od altrimenti) pretenda di usare e godere della cosa in pregiudizio del diritto reale del creditore. Questa è l'assolutezza, cioè la realità, del diritto del creditore.

La consegna del pegno al creditore gli consente di tenerlo fino a sod­disfazione del credito ; di vendere il pegno ; di pagarsi ad esclusione di ogni altro creditore. Il pegno perciò in quanto nasce con la consegna della cosa.


Proprietà del debitore o del costituente. Possesso del creditore pignoratizio. Perdita di proprietà o di possesso ; rivendicazione

Se il costituente, dopo aver consegnato il pegno al creditore, lo vende ad altri, il compratore non può pretendere che il creditore perda il possesso.

Se il creditore pignoratizio volontariamente ritrasferisce il possesso al debitore, perde il diritto reale di pegno, e nulla (oltre che il pagamento del debito alla scadenza) può pretendere dal debitore : non potrebbero le parti riservare il pegno nonostante l'avvenuta restituzione : così tassa­tivamente il § 1253 cod. civ. ted. Trovandosi il pegno presso il debi­tore, si presume che glie l'abbia spontaneamente restituito il creditore : § 1253 cod. civ. ted.; art. 702 cod. civ. del 1865 ; art. 1147 nuovo co­dice civile.

Se il creditore solo a titolo di momentaneo deposito, e senza vo­lerne perdere il possesso, affida il pegno al debitore, ne può pretendere la restituzione : articoli 2115 e 2116 cod. del 1865, articoli 1141 e 1164 nuovo codice civile. Se altrimenti, e senza volontà del creditore di per­derne il possesso (per spedizione ad es. erroneamente indirizzata al debitore, o comunque per errore del creditore) il pegno si ritrova presso il debitore, egli deve restituirlo al creditore pignoratizio, cui il contratto di pegno (non risoluto per mutuo consenso : articoli 1123 e 1878 codice del 1865, art. 1372 cod. attuale) garantisce il possesso della cosa. Entro l'anno dello spoglio violento o clandestino (anche se ad opera d'un terzo estraneo al debitore; arg. art. 1113 cod. del 1865, art. 1434 cod.' attuale) il creditore ha l'azione di spoglio contro chi ha la cosa (articoli 695 e 697 cod. del 1865, articoli 1168e 1169 cod. attuale) ; senza dire dell'azione di risarcimento di danni contro il debitore o contro il custode infedele o negligente : e senza dire dell'azione contro l'assicuratore (art, 1890, 1891 e arg. 1917 cod. attuale) in caso di finto. Se l'autore dello spoglio è un estraneo al debitore, il creditore (essendo inve­stito d'un possesso che per le cose mobili vale titolo, ed ha tutti gli ef­fetti della proprietà : art. 707 cod. del 1865 e art. 1153 cod. nuovo) può rivendicare : art. 2789. Il creditore pignoratizio, come vedremo al commento dell'art. 2789, può rivendicare : non solo contro il ladro o contro chi trovò il pegno smarrito, ma anche contro chiunque altro l'ha, sapendo dello spoglio. Il proprietario derubato non può rivendicare contro il creditore pignoratizio il cui possesso di buona fede non toglie al derubato la rivendicazione.

Se il debitore ha venduto il pegno, il compratore ne ha acquistato la proprietà ma oberata dal diritto di pegno. Se non paga, non pub vietare al creditore di vendere.

Se dunque ha efficacia universale (e non soltanto contro il debitore) è diritto reale il diritto del creditore pignoratizio.


Il contratto di pegno ; contratto unilaterale ; natura civile o commerciale del pegno

Unilaterale è il contratto di pegno perché di regola ne nasce solo l'obbligazione del creditore di custodire e restituire il pegno : tut­tavia può esservi anche l'obbligo del debitore di rimborsare il creditore se questi ha speso per la conservazione del pegno. Unilaterale è ogni contratto reale : mutuo, deposito, comodato, pegno.

Il solo fatto della volontaria dazione (e null'altro che tal fatto) della cosa mutuata, depositata, comodata, impegnata fa nascere solo l'ob­bligo di custodirla e poi restituirla. perciò tali contratti si considerano unilaterali, benché di contro all'obbligazione fondamentale, di resti­tuire, spesso vi sia anche l'obbligazione del creditore d'indennizzare (a chi restituisce) quanto eventualmente quest'ultimo ha speso per la conservazione del pegno.

Il pegno è civile se resta nel puro campo della materia civile: es. pegno tra non commercianti, a garanzia d'un debito civile. La distin­zione- fra pegno civile e commerciale oggi può avere interesse per le forme più sbrigative consentite eventualmente da usi contrattuali per la realizzazione del pegno commerciale e per la più facile concessione della prova testimoniale ; interessa principalmente perché nel falli­mento del commerciante è agevolata al ceto creditorio la via per far revocare per frode il pegno costituito nel periodo sospetto.

Commerciale o civile è il pegno a seconda che sia commerciale o ci­vile l'obbligazione del creditore di custodire e restituire.


Pe­gno costituito da persona diversa dal debitore. Pegno di cose altrui

Mentre nel codice del 1865 non v'è cenno del pegno costituito da persona diversa dal debitore (v'è contemplato però il caso analogo del terzo datore d'ipoteca, e del terzo possessore non personalmente obbligato a pagare i' creditori ipotecari : articoli 1954, 2013 e 2040 co­dice del 1865) nel libro della tutela dei diritti gli articoli 2784, 2794, 2795 e 2797 espressamente si occupano del terzo costituente pegno per debito d'altri. Com'è giusto, anche al costituente oltreché al debitore devono notificarsi gli atti richiesti per la vendita del pegno : in realtà contro entrambi ed in danno di entrambi si realizza il pegno.

Se il debitore dà in pegno cosa non sua, cosa affidatagli in possesso, o cosa ritrovata o rubata, proprietario non può rivendicarla contro il creditore pignoratizio che l'ebbe in pegno in buona fede : art. 1153.

Se però la cosa altrui è data in pegno col consenso del proprietario, tal proprietario (diversamente dal fideiussore, che per debito altrui im­pegna tutto il suo patrimonio) obbliga, nei limiti dell'altrui debito, solo la cosa data in pegno come chi su cosa propria fa iscrivere ipoteca per debiti altrui. Venduto il pegno, e rimasto in parte insoddisfatto il debito, il creditore non ha azione per la differenza contro il terzo da­tore di pegno, come non avrebbe azione contro il terzo datore di ipo­teca : il terzo non avendo assunto obbligazione in proprio.


Pegno a favore di più creditori

A favore di uno o più creditori può essere costituito il pegno. Se del pegno è stato nominato un custode eletto dal debitore e dal creditore, il custode può conservare il pegno anche a garanzia di un secondo creditore. Il secondo avrà privilegio su quanto dalla vendita avan­zerà dopo soddisfatto il primo. Estinto o dichiarato nullo il credito del primo, ne prenderà il rango il secondo. Era più creditori pignoratizi, la priorità è determinata dall'anteriorità della costituzione del pegno.

Ma anche se il pegno è in potere del primo creditore pignoratizio, e quali consente, ne può essere garantito. Secondo creditore, verso il quale il primo ha veste di custode scelto d'accordo a custodia del pegno. Venduto il pegno, l'eventuale eccedenza é del secondo estinto o dichia­rato nullo il primo debito, il creditore (permanendo sempre la sua veste di custode) è obbligato a conservare e custodire il pegno nell'interesse del secondo creditore: Se però il primo non vuole custodire il pegno nel­l'interesse del debitore e del secondo creditore, può essere costretto (ove siano in ciò d'accordo debitore e secondo creditore) a non restituire al debitore l'eventuale eccedenza di valore ed il pegno stesso. Può essere obbligato a non restituire, non a custodire. A custodire nessuno può costringerlo : a non consegnare la cosà(od il danaro eccedente dalla vendita) può essere costretto da quella vera e legale opposizione che gli notificassero debitore e secondo creditore vietandogli il pagamento al debitore (art. 1189 cod. civ. e arg. 2742). In tal caso, obbligato a non pagare al debitore (silo creditore della restituzione dell'eccedenza, o della cosa) ma non obbligato altresì a conservare, deve costituire in mora il suo creditore (il debitore) ed il secondo creditore perché si mettano d’accordo circa la restituzione: in mancanza, mediante offerta reale, deve chiedere a loro spese il deposito ai sensi dell’art. 1206.


Oggetto del pegno : cose che non possono essere impegnate, cose fuori commercio, diritti personali non soggetti ad esecuzione forzata ; diritti reali immobiliari, ed altri diritti capaci d'ipoteca. Legge regolamenti al costituente e ad altri

Oggetto del pegno possono essere tutte le cose mobili corporali, e tutte le cose incorporali che per legge non sono dichiarate capaci d’ipoteca.

Le cose oggetto di pegno devono essere convertibili in danaro. Devono avere un valore economico, devono non essere beni fuori commercio. Essendo fuori commercio, e quindi inalienabili, i beni demaniali (articoli 822 a 831 cod. attuale ; 430 codice del 1865) non possono esser dati in pegno.

Nemmeno possono esser dati in pegno i beni dotali che non possono esser alienati (art. 187 cod. attuale ; 1405 codice del 1865) senza il con senso dei coniugi e senza l'autorizzazione del tribunale, e nemmeno le rendite vitalizie costituite a titolo gratuito col patto di non poter essere cedute : art. 180o codice del 1865 ; 1881 cod. attuale.

I beni che la legge dichiara impignorabili, come gli stipendi e le pensioni dovute dallo Stato non possono essere oggetto di pegno, non essendone consentita l'alienazione forzata, cui. il creditore pignoratizie deve ricorrere per realizzare il diritto di pegno.

I diritti esclusivamente personali (come le rendite costituenti l'usufrutto legale del genitore sui beni del figlio sottoposto a sua patria potestà) nemmeno possono essere oggetto di pegno, tali beni dovendosi erogare dal genitore nell'interesse del figlio minore, e non essendo perciò espropriabili. Pure non è capace di pegno il diritto d'autore (come vedremo all'art. 2806) fin quando non è pubblicata l'opera.

Il debitore (od anche un terzo) può costituire in pegno la quota di cosa comune a lui e ad altri: art. 679 codice del 1865 ; 1103 cod. attuale. In tal caso il creditore pignoratizio subentra nei diritti di am­ministrazione ed eventualmente anche di godimento della cosa : il pegno sussisterà solo se la cosa sarà del costituente : arg. art. 2825. Per lo spossessamento del debitore è sufficiente che i condomini sappiano della costituzione del o e che il creditore pignoratizio possieda come possederebbe il condomino medesimo. Né possono i condomini proce­dere a divisione senza l'intervento del creditore pignoratizio : art. 68o codice del 1865 ; 1113 cod. attuale. Nemmeno gli altri condomini gli possono opporre il patto d'indivisione ove il creditore pignoratizio in­tenda realizzare il credito. Il patto d'indivisione ha efficacia solo fra condomini ; non può ostacolare l'esercizio del diritto di garanzia che i creditori hanno sul patrimonio del debitore. Tanto meno il patto d'indivisione (anche se preesistente alla costituzione del pegno) può ostacolare la realizzazione del pegno da parte del creditore pignoratizio. Analogamente si nega che il patto d'indivisione d'un immobile (anche se di data remota) possa vietare di chiederne la divisione al creditore che voglia (art. 2915 cod. attuale) procedere a subastazione e che perciò chieda la divisione arg. anche articoli 2393 e 2394.


Pegno di cose future

Oggetto di pegno (cioè del diritto reale di pegno) non possono es­sere le cose future. Occorre a tal proposito segnalare due notevoli inno­vazioni del libro delle obbligazioni. La prestazione di cose future può esser dedotta in contratto, salvo i particolari divieti di legge : art. 1348. Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della pro­prietà si verifica non appena la cosa ha esistenza : se oggetto della ven­dita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati ; quando le parti non ab­biano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza : art. 1472. Anche l'ipoteca su beni futuri può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta ad esistenza: art. 2823.

Oggetto di pegno non possono essere le cose future non su­scettibili di tradizione che manifestamente trasferisca il possesso dal debitore al creditore : su cose future può promettersi costituzione di pegno : non costituirsi diritto reale di pegno : il diritto che la cosa già esista : solo quando la cosa esisterà si potrà costituire il diritto reale di pegno. Perciò i frutti pendenti possono esser dati in pegno : ogni creditore può farne oggetto di esecuzione mobiliare senza che gli si possa opporre che v'è privilegio del creditore pignoratizio. Sui frutti pendenti può esservi soltanto privilegio nascente da ipoteca da pubblicarsi presso la conservatoria. Meno rigoroso del diritto moderno quanto allo spossessamento come requisito insopprimibile di pubblicità (ed anche perché pegno ed ipoteca erano la stessa cosa) il diritto romano conservativa che il pegno d'un bosco si estendesse anche alla nave alla cui costruzione erano destinati gli alberi, se tale estensione era stata espressamente pattuita.


Cose e diritti oggetto di pegno. Pegno di più cose

Più cose possono essere date in pegno a garanzia dell'obbli­gazione. In tal caso, per l'indivisibilità del pegno, il creditore pignoratizio è garantito dalla totalità delle varie cose impegnate : sia che al­l'origine fossero più cose, sia che più risultino essere ora in seguito alla divisione dell'oggetto originariamente unica : se ad es. data in pegno una macchina fu poi d'accordo demolita ed il pegno conservato sulle singole parti che ne risultano. Quando il pegno ha per oggetto più cose, il creditore pignoratizio può a sua scelta esercitare il suo diritto su qua­lunque cosa preferisca, salva la facoltà dell'autorità giudiziaria di ri­durre l'esecuzione al puro necessario : arg. articoli 483 e 496 cod. proc. civ

Estensione del diritto di pegno alle accessioni

Le accessioni del pegno aumentano la garanzia del creditore pignoratizio : come l'ipoteca (art. 2811) si estende ai miglioramenti, alle costruzioni ed altre accessioni dell'immobile ipotecato, salve le ecce­zioni stabilite dalla legge. Al creditore pignoratizio (nei limiti, s'intende, del suo credito) spettano i premi, comunque d'ingente valore spettanti ai titoli impegnati che in un'estrazione siano favoriti dalla fortuna : avendo causa dal costituente, come ,ogni altro avente causa, il c. p. ha diritto a tutti gli accessori del diritto trasferitogli, sia pure a solo scopo di garanzia ; analogamente i diritti accessori di titoli di credito venduti spettano al compratore : art. 1531.

Né vi può essere ingiusto danno dei creditori chirografari i quali, come dai registri ipotecari vedono vincolati al creditore ipotecario le costruzioni ed accessioni, così dallo spossessamento del costituente vedono che le accessioni del pegno sono ad esclusiva garanzia del creditore pignoratizio.


Pegno di titoli di credito

I titoli al portatore, essendo cose mobili corporali, si danno in pegno e se ne trasferisce il possesso al creditore. La tradizione impossessa il creditore, legittimandolo ad esercitare la ri­tenzione e la vendita ed a far valere il privilegio in danno di tutto il restante se ceto creditorio.

Il possesso a titolo di pegno, e il conseguente privilegio, si hanno anche se sono consegnati titoli non ancora lanciati nel pubblico, ma con l’incarico al creditore pignoratizio di curarne il piazzamento. Il cre­ditore è sempre. creditore in virtù dei titoli rimessigli : legittimamente ne è investito come ne sarebbero investiti i suoi aventi causa.

Il debitore che deve dare titoli in pegno se ne spossessa (e ne im­possessa il creditore) nelle forme richieste pel trasferimento.. fuor di posto perciò una dettagliata trattazione : basta rinviare alla teoria dei titoli di credito. Limitiamoci solo a brevi cenni.

Per le azioni al portatore date in pegno, il voto spetta di regola al creditore : vi può essere però patto contrario. È manifesto l'interesse del creditore a votare specie quando il c. p. ha in pegno la totalità delle azioni di un'anonima, che ne rappresentano il patrimonio : se il debi­tore potesse votare a suo libitum, potrebbe render vano il pegno, e nulla la garanzia reale pur data. In questi ultimi anni la giurisprudenza ha fatto un passo innanzi, ritenendo validi i patti fra azionisti circa le deliberazioni da prendere : ha ritenuto valido ad es. il patto che un sindaco debba essere scelto fra dieci nomi già concordati. La possibilità di accordi circa il voto è testualmente prevista dall'art. 10, R. D. 7 giugno 1923, n. 1364, dall'art. 2352 e dall'art. 1550 ov'è nettamente affermata valida la convenzione circa il diritto di voto. Indubbiamente poi il creditore pignoratizio di azioni può prendere ogni iniziativa perché la società agisca in responsabilità contro gli amministratori anche se per fatti anteriori alla costituzione del pegno.


Pegno di azienda

L'azienda concepita come universalità di diritti, come com­plesso di cose corporali ed incorporali unificate dallo scopo, già nel di­ritto romano poteva essere oggetto di pegno. La difficoltà derivante dal continuo innovarsi degli elementi che entrano a costituire l'universitas facilmente era superata i attesa la normalità e periodicità della ricostituzione dei vari suoi elementi.

Quali sono gli elementi dell'azienda? L'azienda è il complesso delle cose corporali ed incorporali utilizzate dal principale (direttamente ed a mezzo del personale dipendente) per l'esercizio di atti di coerente a fine di lucro. Tutto questo complesso movimento di debiti e crediti, di acquisti e di vendite è sostrato oggettivo dell'azienda. Vi è ricompreso, fra le cose incorporali, il diritto assoluto ed esclusivo al nome ed alla clientela : cioè diritto del proprietario di non esser leso da atti ingiusti di altri miranti a trarre profitto dell'opera sua organizzazione. Tutto questo è l'universitas.

Nel pegno d'azienda oggetto di garanzia è proprio l'universitas come tale. Sussiste perciò la garanzia anche rinnovandosi i singoli elementi dell'azienda, per la stessa ragione per cui si ritiene identica la nave, anche se in seguito a successive riparazioni non è, rimasto più un sol pezzo di legno di quella che era in origine.

Nel diritto odierno, alla costruzione dell'azienda come cosa incor­porale, ed alla sua capacità di esser oggetto di pegno si è dubitato poter ostare la necessità dello spossessamento. Ma considerandosi cosa incor­porale universitas, il suo spossessamento può aversi nei modi usati in commercio : cioè trascrizione — in quanto obbligatoria — nel registro del commercio, avvisi al pubblico, denunzie al Consiglio provinciale dell'economia corporativa, inserzioni, pubblicazioni nel bollettino degli annunzi giudiziari, atti tali insomma da manifestare senza equivoci che dell'universitas dispone non più il debitore, ma il creditore pignora­tizio. Né osta divieto dell'analogia in tema di privilegi, poiché qui si determina solo la forma dello spossessamento dell'universitas. Ritenuto che l'universitas è oggetto di diritti, diverso dalle cose corporali, la con­segna (o lo spossessamento dell'universitas nei modi correnti in commercio) è consegna e spossessamento come ogni altro.

La legge francese 17 marzo e 1 aprile 1909 ed il relativo regol. 28 agosto 1909 con adeguate forme di pubblicità disciplinano il pegno di azienda escludendone però dal pegno merci e crediti : esclusione non mantenuta dall'art. 494 progetto d’Amelio 1925 del codice di commercio.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

585 Ho modificato la definizione del pegno adottata dalla Commissione reale (art. 660), stabilendo che la consegna della cosa a garanzia può essere fatta dal debitore o da un terzo (art. 681).
La Commissione reale aveva precisato questo estremo a proposito del pegno delle cose corporali; ma esso è comune al pegno delle cose incorporali, e perciò ho preferito accennarvi in sede di determinazione dei lineamenti generali del contratto.

Massime relative all'art. 2784 Codice Civile

Cass. civ. n. 24790/2016

In tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 c.c. comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2852 c.c., l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente; in quest'ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte; ferma restando la validità e l'efficacia del contratto "inter partes", comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l'inopponibilità del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l'art. 2787, comma 3, c.c., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito.

Cass. civ. n. 17046/2016

La soddisfazione sul pegno implica il prelievo diretto della somma che il debitore deve pagare al creditore, così determinandosi il pagamento (totale o parziale) del debito e non già la compensazione, non rilevando che il pegno sia stato costituito dal terzo o venga a trasferirsi in capo al terzo, il quale, in tal modo si costituisce come ulteriore debitore del creditore, senza che, peraltro, quest'ultimo divenga, a sua volta, creditore di costui. Ne consegue che la prelazione pignoratizia determina il mero adempimento del debito originario da parte del terzo, restando irrilevante il fatto che lo stesso terzo possa poi agire in regresso nei confronti del debitore, posto che a tale rapporto il creditore rimane estraneo.

Cass. civ. n. 16618/2016

Il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, ragion per cui la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo, né ha l'obbligo di restituire al debitore il "tantundem", sicché, difettando i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, l'incameramento della somma conseguente all'escussione del pegno rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 l.fall. ed è assoggettabile a revocatoria fallimentare.

Cass. civ. n. 25796/2015

Il cd. "patto di rotatività" - con cui le parti convengono, "ab origine" la variabilità dei beni costituiti in pegno, considerati non nella loro individualità ma per il loro valore economico - si connota come fattispecie a formazione progressiva, nascente da quell'accordo e caratterizzata dalla sostituzione, totale o parziale, dell'oggetto della garanzia, senza necessità di ulteriori stipulazioni, pur nella continuità del rapporto originario, i cui effetti risalgono alla consegna dei beni inizialmente dati in pegno. Pertanto, il trasferimento del vincolo pignoratizio così attuato, non richiede una nuova e distinta manifestazione di volontà delle parti o che l'indicazione dei diversi beni risulti da un atto scritto avente data certa, rivelandosi, invece, sufficiente che la descritta sostituzione sia accompagnata dalla specifica indicazione di quelli sostituiti e dal riferimento all'accordo suddetto, così consentendosi il collegamento con l'originaria pattuizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto il valido permanere di una siffatta garanzia in favore di una banca che aveva venduto, alla scadenza, i titoli originariamente ricevuti in pegno, utilizzandone il controvalore, benchè depositato temporaneamente sul conto corrente ordinario del cliente, per acquistarne, con il suo consenso, altri da immettere in pegno sul conto deposito a garanzia di quest'ultimo). (Rigetta, App. Firenze, 11/09/2008).

Cass. civ. n. 17477/2012

La posizione del debitore e quella del terzo che ha costituito il pegno è differenziata, in quanto la prelazione pignoratizia determina il mero adempimento del debito originario da parte del terzo, restando irrilevante il fatto che quest'ultimo possa poi agire in regresso nei confronti del debitore, posto che a tale rapporto il creditore rimane estraneo.

Cass. civ. n. 1526/2010

In tema di pegno, la forma scritta è prevista dall'art. 2787, terzo comma cod. civ. ai soli fini della prelazione del creditore pignoratizio sulla cosa oggetto della garanzia, mentre la convenzione costitutiva del pegno si perfeziona, ai sensi dell'art. 2786 cod. civ., con la consegna della casa al creditore. (Rigetta, App. Perugia, 01/02/2005).

Cass. civ. n. 7214/2009

In tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 cod. civ comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2852 cod. civ., l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente; in quest'ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte; ferma restando la validità e l'efficacia del contratto "inter partes", comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l'inopponibilità del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l'art. 2787, terzo comma, cod. civ., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito.

Cass. civ. n. 15406/2004

La disciplina vigente in tema di garanzie del credito non esclude l'ammissibilità del concorso di una garanzia personale con una garanzia reale rispetto al medesimo credito; pertanto, l'eventuale costituzione di pegno, in linea astratta, non fa venire meno la garanzia fideiussoria eventualmente già assunta a favore dello stesso creditore e per il medesimo credito.

Cass. civ. n. 3111/1984

Presupposto necessario per la costituzione di un diritto di pegno, avendo questo la funzione di assicurare la prelazione del creditore pignoratizio in sede di espropriazione forzata del bene che ne è oggetto, è l'esistenza di un'obbligazione garantita cui corrisponda un credito di somma di danaro, tale originariamente o comunque suscettibile di acquistare carattere pecuniario, indispensabile per poter promuovere l'esecuzione per espropriazione. Non può pertanto essere configurata come una costituzione di pegno, e se in tal senso intesa dalle parti, deve ritenersi nulla per mancanza di causa, la pattuizione con la quale in un contratto di mutuo fondiario in cartelle, l'istituto mutuante, per l'esistenza sull'immobile concesso in garanzia di ipoteche pozioni che impediscono la necessaria priorità di grado dell'ipoteca che assiste il mutuo, trattiene, ai sensi dell'art. 13, comma secondo, del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con r.d. 16 luglio 1905 n. 646, una parte delle cartelle, sufficiente a garantire il difetto di primo grado ipotecario, ed assume altresì l'obbligo di vendere le cartelle per conto del mutuatario e, con il ricavato, di pagare i creditori ipotecari poziori; in tale ipotesi, invero, la ritenzione delle cartelle non ha la funzione di garantire il rimborso della somma mutuata, ma costituisce elemento di un meccanismo diretto soltanto, attraverso la soddisfazione di crediti di terzi, ad ottenere il conseguimento della priorità di grado dell'ipoteca, che non corrisponde ad un credito verso il debitore, tanto meno di somma di danaro, ma attiene, invece, ad una qualità della causa di prelazione ipotecaria, unica prevista dalla legge sul credito fondiario.

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