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Articolo 170 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Esecuzione sui beni e sui frutti

Dispositivo dell'art. 170 Codice Civile

(1)L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia(2).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 52 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) I beni oggetto del fondo patrimoniale non sottostanno alla regola generale di cui all'art. 2740 del c.c., secondo la quale il debitore risponde del debito con tutti i suoi beni presenti e futuri; i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia non saranno aggredibili. Il criterio identificativo di tali crediti risiede nella relazione tra il fatto generatore dell'obbligazione ed i bisogni della famiglia, ossia nell'inerenza degli stessi.
La disposizione di cui all'art. 46 n. 3 della legge fallimentare troverà applicazione anche con riferimento al fondo patrimoniale (termine sostituito, con la riforma del 2006, alla precedente formulazione del "patrimonio familiare"), come recentemente precisato dalla Cass. con sentenza n. 1112/2010.

Ratio Legis

La ratio della norma consiste ancora nel precisare la destinazione particolare dei beni del fondo patrimoniale. Viene pertanto accentuata la natura del fondo, costituito per far fronte ai bisogni della famiglia e sul quale non potrà aversi esecuzione forzata se non per i debiti contratti per le esigenze connesse al nucleo familiare, in tal modo conosciute dal creditore (in caso contrario, ossia di debiti contratti per scopi estranei ai bisogni familiari, con la conoscenza di tale circostanza da parte del creditore, vige l'inesecutabilità del fondo).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 170 Codice Civile

Cass. civ. n. 21184/2021

In materia di fondo patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 170 cod. civ. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, qualunque clausola sia stata inserita nell'atto di costituzione circa le modalità di disposizione degli stessi in difformità da quanto stabilito dal citato art. 169 cod. civ.; tuttavia, nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell'interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all'iscrizione d'ipoteca sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari.

Cass. civ. n. 6380/2021

In materia di riscossione delle imposte, l'art. 170 cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.P.R. 3 marzo 1973, n. 602. Ne consegue che, l'iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia.

Al fine di contrastare l'aggredibilità al fondo patrimoniale rinvenibile in un preavviso di iscrizione ipotecaria, l'onere di provare l'estraneità dei crediti ai bisogni familiari può essere assolto anche grazie a quanto emerso nel procedimento penale riguardante l'emissione e la mancata contabilizzazione della fatture, fatto originante l'accertamento e la successiva cartella; la partecipazione dell'ufficio al procedimento penale nella qualità di persona offesa prova anche la conoscenza di detta estraneità in capo allo stesso creditore.

Cass. civ. n. 2904/2021

La costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901c.c. art. 2901 - Condizioni c.c., mezzo di tutela del creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, poiché con l'azione de qua viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901, comma 1, c.c., senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore del debitore avuto di mira nel compimento dell'atto dispositivo.

Le obbligazioni concernenti l'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale hanno, di norma, una inerenza diretta e immediata con le esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale, solo indirettamente e mediatamente potendo assolvere (anche) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Ne consegue che grava sul creditore l'onere di provare che l'atto posto in essere nell'ambito dello svolgimento dell'attività d'impresa o imprenditoriale e la relativa assunzione del debito, diversamente dall'id quod plerumque accidit, siano eccezionalmente volti a soddisfare, in via immediata e diretta, i bisogni della famiglia.

Il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il medesimo creditore era consapevole, al momento del perfezionamento dell'atto dal quale deriva l'obbligazione, che questa era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia ancorché intesi in senso lato ovvero volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità cd. essenziali o indispensabili della famiglia ma anche ad esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al miglioramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi. In relazione ai debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni, ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello la quale aveva presunto, in assenza di prova di una diversa fonte di sostentamento della famiglia, che i mezzi per il soddisfacimento dei bisogni di questa derivassero dall'attività d'impresa dell'opponente).

Cass. civ. n. 8201/2020

Se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell'art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale.

Cass. civ. n. 5369/2020

Grava in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa.

Cass. civ. n. 5017/2020

I beni costituenti fondo patrimoniale non possono essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligazione sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari. All'uopo, il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, sicché non assume rilievo la natura latamente pubblicistica del credito vantato.

Cass. civ. n. 22069/2019

Il riconoscimento dell'efficacia ultrattiva del fondo patrimoniale, qualora vi siano figli minori, fino al raggiungimento della maggiore età di questi, nel caso in cui la destinazione sarebbe dovuta terminare ex lege, a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituisce una fattispecie di tutela rafforzata a favore del soggetto debole che, per la sua specificità, non consente affatto di dedurre, al contrario che il raggiungimento della maggiore età del figlio determini, nel diverso ed ordinario caso in cui il fondo patrimoniale sia in essere, la sua sostanziale estromissione, di guisa che permane inalterato l'interesse a che i beni restino vincolati ai bisogni della famiglia

I figli, quali beneficiari del fondo patrimoniale, sono legittimati ad agire in giudizio in relazione agli atti dispositivi eccedenti l'ordinaria amministrazione che incidano sulla destinazione dei beni del fondo.

Cass. civ. n. 1652/2016

L'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973, sicché l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero - nell'ipotesi contraria - purché il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata.

Cass. civ. n. 23163/2014

In tema di fondo patrimoniale, tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia, per i quali può avere luogo l'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 170 cod. civ., vanno compresi quelli riguardanti i beni costituiti in fondo patrimoniale, per definizione destinati essi stessi al soddisfacimento delle esigenze familiari, sicché rientrano in tale ambito anche i debiti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale.

Cass. civ. n. 5385/2013

Qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale, conferendovi un suo bene, agisca contro un suo creditore chiedendo che - in ragione dell'appartenenza del bene al fondo - venga dichiarata, ai sensi dell'art. 170 c.c., l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca che costui abbia eseguito sul bene, ha l'onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza, anche nel caso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.p.r. del 29 marzo 1973, n. 602. (Nel caso di specie la S.C., nel vagliare la legittimità di una sentenza che aveva ritenuto non soggetta all'art. 170 c.c. l'iscrizione ipotecaria, accertati come non adempiuti i suddetti oneri, ha rigettato il ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata).

Cass. civ. n. 4011/2013

L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicchè, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.

Cass. civ. n. 13622/2010

In materia di fondo patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt.169 e 170 c.c. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, qualunque clausola sia stata inserita nell'atto di costituzione circa le modalità di disposizione degli stessi in difformità da quanto stabilito dal citato art. 169 c.c.; tuttavia, nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell'interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all'iscrizione d'ipoteca sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari.

Cass. civ. n. 15862/2009

Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura delle obbligazioni (legale o contrattuale), ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, essendo irrilevante l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, atteso che il divieto di esecuzione forzata non è limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in via revocatoria. (Nell'enunciare il suddetto principio la S.C. ha precisato che vanno ricompresi nei bisogni della famiglia anche le esigenze volte al pieno soddisfacimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi).

Cass. civ. n. 12998/2006

In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia.

Cass. civ. n. 5684/2006

L'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a norma dell'art. 170 c.c., soltanto per debiti contratti per fare fronte ad esigenze familiari, sicché, in sede di opposizione al pignoramento, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, sia perché i fatti negativi (nella specie l'ignoranza) non possono formare oggetto di prova, sia perché esiste una presunzione di inerenza dei debiti ai detti bisogni.

Cass. civ. n. 8991/2003

Dal tenore dell'art. 170 del c.c., ai sensi del quale non è consentita l'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale per debiti estranei ai bisogni della famiglia (e sempre che i creditori siano edotti di tale finalità), si ricava che la possibilità di aggressione di detti beni e frutti da parte dei creditori è segnata dalla oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari. Pertanto, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, per cui anche le obbligazioni risarcitorie da illecito devono ritenersi comprese nella previsione normativa, con conseguente applicabilità della regola della piena responsabilità del fondo ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari.

Cass. civ. n. 11683/2001

L'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a norma dell'art. 170 c.c., soltanto per debiti contratti per fare fronte ad esigenze familiari; l'accertamento relativo alla riconducibilità dei beni alle esigenze della famiglia costituisce accertamento di fatto, istituzionalmente rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione.

Cass. civ. n. 3251/1996

Con riguardo a beni conferiti in fondo patrimoniale, l'art. 170 c.c. — secondo cui l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia — non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo. Ne consegue che detto divieto estende la sua efficacia anche ai crediti sorti prima di tale data, ferma restando in questo caso la possibilità per il creditore di agire in revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di far dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale.

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Consulenze legali
relative all'articolo 170 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G. F. chiede
martedì 04/01/2022 - Veneto
“Ho costituito un fondo patrimoniale insieme a mia moglie nel 2010 e successivamente aggiornato dal notaio il 07/12/21, e registrato dallo stesso il 15/12/21. In una causa di eredità promossa da mio fratello sono stato condannato in secondo grado, l'atto di precetto mi è stato notificato con raccomandata il 15/12/21. Dopo questa introduzione la mia domanda è :" il fondo patrimoniale in questione è sicuro o può essere pignorato??
Se fosse pignorabile, e il condannato delle sentenza fossi solo io, mia moglie come si dovrebbe comportare in caso di pignoramento del fondo da parte del creditore??
Attendo un vs riscontro. Grazie. Saluti.”
Consulenza legale i 12/01/2022
Con la costituzione del fondo patrimoniale, disciplinato dagli artt. 167 e ss. c.c., uno o entrambi i coniugi oppure un terzo possono destinare determinati beni (immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito) a far fronte ai bisogni della famiglia.
Conseguenza di tale “vincolo” impresso ai beni del fondo è che, ai sensi dell’art. 170 c.c., l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La Cassazione (Sez. V Civile, ordinanza 25/02/2020, n. 5017) ha chiarito che “i beni costituenti fondo patrimoniale non possono essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligazione sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari. All'uopo, il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia”.
Nel nostro caso, la natura del credito precettato sembrerebbe escludere che si tratti di obbligazione sorta nell’interesse della famiglia, nel senso sopra specificato.
Ad ogni modo, qualora il creditore sottoponesse a pignoramento i beni del fondo in relazione a un credito estraneo ai bisogni della famiglia, lo strumento processuale da utilizzare per contrastare l’azione esecutiva sarà costituito dall’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Come ha precisato Cass. Civ., Sez. III, sentenza 19/02/2013, n. 4011, spetterà al debitore provare che il credito azionato in via esecutiva sia estraneo ai bisogni della famiglia (“l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 cod. civ. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 cod. proc. civ., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia”).

ANITA A. chiede
mercoledì 18/04/2018 - Emilia-Romagna
“Buongiorno.
Sono comproprietaria di una casa indivisa (nella quale vivo) inserita come unico bene su un fondo patrimoniale familiare, costituito con il mio ex marito nel 2002. Siamo divorziati e con 2 figli (di cui uno minorenne).
Il mio ex ha contratto debiti per 5 milioni di € con il suo lavoro per evasione fiscale ed Equitalia ha scritto ipoteca sul 50% della casa nel 2017. Sono venuta a conoscenza di questa ipoteca da pochi giorni e ritengo sia illeggittima e danneggia anche me in quanto sulla casa c'è un fondo patrimoniale e i debiti sono totalmente estranei ai bisogni familiari.
Posso agire io in qualità di comproprietaria per chiederne la revoca? Lui per dispetto vuole lasciarla li.”
Consulenza legale i 25/04/2018
Il fondo patrimoniale è un patrimonio di destinazione, ossia un complesso di beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) che vengono destinati, mediante un atto posto in essere dai coniugi o da un terzo, prima o durante il matrimonio, al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

La sua funzione principale è quella di soddisfare i bisogni della famiglia e cioè i bisogni relativi ai diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione.
Il fondo patrimoniale si estingue in seguito all’annullamento del matrimonio, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tuttavia se vi sono figli minori, il vincolo dura sino a che essi non abbiano raggiunto la maggiore età. Se vi sono più figli, occorre che tutti abbiano raggiunto la maggiore età.

Secondo poi alcuni orientamenti giurisprudenziali, il fondo perdura anche oltre la maggiore età dei figli se essi non hanno raggiunto l’autosufficienza economica.
Nel caso in esame, pertanto, essendoci un figlio ancora minorenne, il fondo patrimoniale non si è estinto a causa del divorzio.
Per legge i beni compresi nel fondo non possono essere sottoposti ad esecuzione forzata dei creditori sorti dopo la costituzione del fondo per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

In materia di fondo patrimoniale e di ipoteca giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt.169 e 170 c.c., i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi.
Il creditore può procedere all’iscrizione di ipoteca su beni costituiti nel fondo solo se i debiti derivano da obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia.
L’ art. 170 c.c., difatti, stabilisce che: “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti se il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

La Cassazione ha precisato che la natura dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va evidenziata, non già nella natura dell’obbligazione, contrattuale o extracontrattuale, ma nella relazione esistente tra il fatto che lo genera ed i bisogni della famiglia, sicchè anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale potrebbe ritenersi contratto per soddisfare tale finalità ( cfr. Cass. 27.05.2016 n.11029).

Si è posta la questione se il fondo patrimoniale rappresentasse un limite all’attività esecutiva posta in essere dagli agenti della riscossione.
Al riguardo la Cassazione ha chiarito che "è nulla l’ipoteca iscritta da Equitalia su un immobile costituito nel fondo patrimoniale qualora non vi sia la prova che il debito fiscale derivi da obbligazioni contratte per necessità della famiglia" ( Cass. sent.n.20799 del 14.10.2016).
La medesima Cassazione, richiamando l’articolo 170 c.c., ha precisato che "l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero purchè il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l’iscrizione comunque effettuata".
Anche con la recente sentenza n. 2276 del 09.11.2016 la Cassazione ha ritenuto ammissibile l’iscrizione ipotecaria anche su beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate nell’articolo 170 c.c., sicchè è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia.
Deve essere accertato in concreto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia.
Come ha chiarito la cassazione,infatti, "se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non può essere idonea ad escludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni" (Cass. 07.01.1984 n. 134).
Nei bisogni familiari sono ricomprese, secondo la citata Cassazione, anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi ( Cass. 07.01.1984 n.134).
Alla luce di quanto detto, nel caso di specie, riteniamo che il coniuge titolare del bene facente parte del fondo patrimoniale possa agire per contestare la legittimità dell’iscrizione ipotecaria se, come riferito nel quesito, la stessa sia avvenuta per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e, quindi, avvenuta al di fuori delle condizioni di cui all’articolo 170 c.c..
Il coniuge avrà l’onere di allegare i fatti costitutivi della dedotta illegittimità, primo fra tutti l’essere stato il debito del coniuge, in relazione al quale si è proceduto ad iscrivere l’ipoteca, contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che tale estraneità era conosciuta dal creditore che ha scritto l’ipoteca.


Anonimo chiede
martedì 31/10/2017 - Lombardia
“Mia moglie, di professione architetto, ha ricevuto nel 2013 (assieme ad altri co-obbligati) una richiesta di risarcimento danni proveniente da un cliente : ne è sorta una causa civile tuttora in corso.
Mia moglie è intestata di un unico bene immobile ad uso residenziale dove risiede con me.
Nel febbraio 2014 ha conferito questo bene in un fondo patrimoniale ex art.167 c.c.
Presumibilmente tra Marzo e Dicembre 2018 la causa di primo grado potrebbe giungere a sentenza.

1) in caso di sentenza sfavorevole per noi, l'eventuale ricorso da parte nostra in appello bloccherebbe l'esecuzione forzata sul bene oppure il cliente/creditore/danneggiato potrebbe ottenere comunque l'apposizione di una poteca o addirittura una provvisoria esecuzione?

2) Lo slittamento influirebbe sulla possibilità di revocatoria del fondo da parte dell'attore trascorsi i 5 anni dalla pubblicazione a margine dell' atto di matrimonio?

2) quale nesso causale potrebbe essere stabilito tra una obbligazione sorgente da una causa di questo tipo e i "bisogni della famiglia" come indicati al citato art. 167

Per farla breve : quanta tenuta può avere l'ombrello posto a difesa della proprietà date le circostanze esposte.”
Consulenza legale i 08/11/2017
Il fondo patrimoniale costituisce un vincolo di destinazione impresso ad un bene per le ragioni e le esigenze, anche future, del nucleo familiare.
Ciò significa che, per effetto dell’annotazione del fondo a margine dell’atto di matrimonio, il bene deve essere destinato esclusivamente al soddisfacimento di tali esigenze e non potrà essere oggetto di atti di disposizione (es. alienazioni) senza il consenso di entrambi i coniugi o del giudice se vi sono figli minori; né tantomeno il bene potrà essere oggetto di espropriazione forzata per debiti estranei ai bisogni della famiglia.

Sempre possibile sarà l’esecuzione sul bene per debiti sorti da esigenze della famiglia.
In particolare con riguardo all’espropriabilità dei beni conferiti nel fondo l’art. 170 c.c. prevede che “L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".

Solo che non è propriamente semplice distinguere e dimostrare in giudizio che un debito è stato contratto per un bisogno estraneo alle esigenze familiari e che il creditore era a conoscenza di tale estraneità, soprattutto quando i debiti sono attinenti ad ambiti della vita “promiscui” come quello lavorativo, anche in considerazione del fatto che i redditi relativi sono di norma, ma non necessariamente, destinati al mantenimento della famiglia ed un reddito da lavoro potrebbe anche essere destinato esclusivamente al reinvestimento per ottenere profitto fine a sé stesso.

La Cassazione negli ultimi anni, visto il proliferare dei vincoli di destinazione sui beni costituiti al precipuo scopo di sottrarli alla garanzia patrimoniale ha esteso il concetto di debito sorto per esigenze familiari, specificando che l’art. 170 c.c. "va inteso non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì - analogamente a quanto, prima della riforma di cui alla richiamata L. n. 151 del 1975, avveniva per i frutti dei beni dotali - nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi" (Cass. n. 15862/09).

La Corte di Cassazione ha altresì chiarito però che non si può stabilire una sorta di presunzione generale (che, cioè, ogni attività lavorativa si propone di ricavare dei proventi da destinare alle esigenze familiari), ma occorre invece esaminare la situazione concreta, volta per volta, con riferimento dunque alla specifica attività lavorativa ed alla specifica famiglia, per accertare se i debiti contratti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale sono diretti "ad sustinenda onera matrimonii", a soddisfare i bisogni della famiglia (Cass. 12998/2016).
Stando dunque all’amplia interpretazione della Corte di Cassazione, con ogni probabilità il Tribunale adito non troverebbe motivo per discostarsi da tale orientamento arrivando ad includere nella dizione in discorso anche le obbligazioni sorte dall’attività professionale della moglie, a meno che non venga dimostrato che tale reddito veniva utilizzato per altri scopi.

L’espropriabilità del bene, peraltro, non incide sull’esperibilità dell’azione revocatoria. Una volta ottenuta la sentenza che vede accertata la responsabilità della coniuge, il creditore potrà procedere con l’espropriazione forzata senza necessità di instaurare la revocatoria.
Solo qualora il creditore temesse un’interpretazione restrittiva della nozione di “esigenze della famiglia”, potrebbe optare per promuovere anche l’azione revocatoria.
Merita sottolineare che l’azione in discorso si prescrive nel termine di cinque anni dall’annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio: l’azione deve essere promossa innanzi al Tribunale entro tale termine, ma una volta proposta, né la sospensione dell’esecuzione né il ritardo del Giudice nel decidere su tale domanda possono più influire sul decorso della prescrizione.

E’ differente, invece, il discorso con riguardo alla sospensione dell’esecuzione. Sia con l’opposizione all’esecuzione, sia con il ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado sarà possibile richiedere la sospensione dell’esecuzione iniziata dalla controparte.
Nel caso dell'opposizione all’esecuzione, per sospendere il procedimento occorrerà che sussistano “gravi motivi”, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., sussistano delle ragioni per le quali l’espropriazione forzata possa arrecare un grave danno alla famiglia (ad esempio se è abitazione familiare il grave motivo è in re ipsa).
Nel caso invece che la sospensione venga richiesta con la proposizione dell’atto di appello, occorrerà assumere la sussistenza di “gravi e fondati motivi”, non solo il pericolo di un grave pregiudizio, ma anche il “fumus boni iuris”, la fondatezza dei motivi per i quali è stata impugnata la sentenza (art. 283 c.p.c.).

In definitiva, atteso che occorrerebbe valutare attentamente il tipo di azione di responsabilità promossa dal creditore, la strada più opportuna da percorrere sarebbe quella dell’opposizione all’esecuzione, valutati gli elementi probatori da addurre per dimostrare che l’attività professionale della coniuge non mirava a soddisfare i bisogni primari della famiglia in quanto la medesima poteva contare su altri redditi (ad es. quelli del marito) ed investiva i ricavi dell'attività professionale per esigenze esterne alla famiglia.


Roberta M. chiede
sabato 28/01/2017 - Emilia-Romagna
“Può il creditore (per un mutuo) di una snc con ipoteca su tutti i beni della società, con pignoramento immobiliare appena notificato, chiedere la revoca del fondo patrimoniale del socio in via cautelativa se al momento della costituzione del fondo il patrimonio della società era (ed é oggi) ampiamente capiente? É utile chiedere un accertamento tecnico preventivo per valutare tale patrimonio (sia al momento della costituzione del fondo sia oggi) prima dell'udienza X la revoca del fondo fissata fra otto mesi? Cosa altro posso produrre in mia difesa? Se serve potrei inviare l'atto di citazione per email. Ringrazio ed invio cordiali saluti.”
Consulenza legale i 01/02/2017
Va preliminarmente, anche se per sommi capi, inquadrato l’istituto giuridico del fondo patrimoniale (articoli 167 e seguenti doc. civ.).

Si tratta, essenzialmente, di un complesso di beni determinati, assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilità ed espropriabilità: è costituito da uno o da entrambi i coniugi e la finalità è quella di garantire alla famiglia un substrato patrimoniale destinato al soddisfacimento dei bisogni della medesima.
Tra le più importanti norme che regolano l’istituto, l’art. 170 cod. civ. introduce dei limiti di espropriabilità del fondo e dei suoi frutti in rapporto alle diverse categorie di crediti: solo, infatti, per quelli che siano stati contratti per scopi inerenti ai bisogni della famiglia è legittimo e consentito aggredire il fondo; viceversa, se si tratta di crediti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, il fondo patrimoniale rimarrà inattaccabile.

Il fondo – o meglio l’atto di costituzione del fondo – per orientamento ormai pacifico e consolidato, può essere soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. (purché essa venga proposta entro 5 anni dalla costituzione del fondo stesso). In base a questa norma: “Il creditore, (…), può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.”

Come si vede, il presupposto fondamentale per agire in revocatoria è il cosiddetto consilium fraudis, ovvero la consapevolezza, in capo al debitore – nel momento in cui ha posto in essere l’atto di disposizione - che quest’ultimo avrebbe pregiudicato la possibilità per il creditore di soddisfare il proprio credito. Nel caso di richiesta revoca del fondo patrimoniale sarà sufficiente, quindi, ai fini dell’accoglimento della domanda attorea, la dimostrazione della conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio potenzialmente arrecato al creditore mediante la costituzione del vincolo di destinazione.
Non sarà necessario che la costituzione del fondo abbia impedito del tutto il soddisfacimento del credito, ma sarà sufficiente dimostrare che esso abbia purtroppo reso incapiente il patrimonio residuo del debitore.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha sancito che il pregiudizio per i creditori possa ravvisarsi anche nella destinazione al fondo di gran parte del patrimonio del debitore o altresì nella sproporzione tra i beni sottoposti a vincolo ed il patrimonio residuo del conferente.
Se l’atto costitutivo del fondo, però, è anteriore al sorgere del credito (questo nel quesito non è specificato), la norma richiede – in capo a colui che agisce in revocatoria – una prova ancora più difficile, ovvero che vi sia stata “premeditazione” dolosa in capo al coniuge costituente il fondo: “Trattandosi l'atto costitutivo del fondo patrimoniale di atto anteriore al sorgere del credito, è revocabile solo qualora sia stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento, ossia qualora sia accompagnato dall'intenzione del debitore (o quanto meno dalla previsione) del pregiudizio dei creditori. (…)” (Tribunale Parma, sez. I, 23/06/2015, n. 1038).

Per tornare, quindi, al quesito che ci occupa, va detto che quest’ultimo omette un’importante informazione, ovvero non specifica cosa sia stato conferito nel fondo, ovvero quanta parte del proprio patrimonio il debitore convenuto in revocatoria abbia “sottratto” alla garanzia creditoria, e se quindi, il patrimonio residuo, potenzialmente aggredibile, sia sufficiente o meno ad eliminare o attenuare notevolmente il rischio per il creditore di non trovare soddisfazione.

La riferita circostanza per la quale il patrimonio della società, sin dal momento della costituzione del fondo fino ad oggi, è sempre stato ampiamente capiente, purtroppo è del tutto irrilevante ai fini del giudizio: infatti, nel caso di solidarietà passiva (in questo caso, di socio e società), rileva unicamente la situazione patrimoniale del debitore convenuto in revocatoria e non l’eventuale solvibilità dei coobbligati (Trib, di Tempio Pausania, 20/11/2014).
Purtroppo, in materia di revocatoria, si ritiene che l’onere della prova del creditore si restringa, in buona sostanza, alla mera variazione patrimoniale del debitore, mentre quest’ultimo avrà a propria volta l’onere di dimostrare che non sussiste, in realtà, il rischio di una più incerta o difficile soddisfazione del credito in ragione della ampie residualità patrimoniali del debitore in rapporto all’entità della sua complessiva situazione debitoria, residualità che risultino tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti (si effettua, sostanzialmente, una comparazione tra le attività residue del patrimonio del debitore e ed il complessivo ammontare delle passività che gravano sullo stesso).

Come si vede, le possibilità di difesa si fanno molto ridotte: è pur vero che il creditore che agisce in revocatoria è la parte processuale sulla quale grava l’onere probatorio, ovvero che deve dimostrare il dolo o la consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio a suo danno; il debitore, tuttavia, da parte sua, dovrà difendersi provando, al contrario, di aver agito, quando ha costituito il fondo, senza avere la minima contezza degli effetti che il suo atto avrebbe potuto avere sulle ragioni del creditore, che i motivi che hanno determinato l’atto dispositivo in questione nulla avevano a che vedere con la possibilità di sottrarre parte dei suoi beni alla garanzia del credito, e infine (e soprattutto) che – in rapporto alla sua complessiva situazione patrimoniale (residuo patrimonio aggredibile) e debitoria – l’atto dispositivo davvero non ha inciso in maniera rilevante sul rischio di insoddisfazione del creditore.

E’ difficile, in ogni caso, suggerire una strategia difensiva sulla base delle poche informazioni in nostro possesso: forse l’esame dell’atto di citazione potrebbe aiutare ad inquadrare meglio la fattispecie ed a suggerire qualche ulteriore soluzione.

Massimo B. chiede
venerdì 03/06/2016 - Liguria
“Buongiorno,
Ho vinto una causa per danni, presso il Tribunale di Genova, contro il direttore dei lavori strutturali (DLS), il cui mal operato ha comportato la completa demolizione di un fabbricato.
Il giudice aveva inoltre già autorizzato, inaudita altera parte, il sequestro conservativo dei beni mobili, mobili registrati, immobili o crediti verso terzi.
Però il DLS e la moglie (regime di separazione) avevano nel frattempo costituito, durante la causa e quando si sono resi conto che questa stava prendendo una brutta piega, un fondo patrimoniale vincolare per i bisogni della famiglia, conferendo ad esso tutte le proprietà del DLS, anche quelle in comproprietà con la consorte.
Ho iniziato quindi una causa per la revoca del fondo alla quale né il DLS né la moglie si sono mai presentati, tanto che il giudice ha mutato il rito da ordinario a sommario.
La sentenza è stata recentemente emessa a mio favore con la revoca del fondo e la condanna delle controparti a pagare solidalmente le spese di giudizio.
La moglie del DLS, solo lei, è ricorsa in appello per chiedere che a revoca del fondo fosse applicata solo alle proprietà o alle quote di proprietà del marito e non per le proprie. Ha chiesto inoltre che le spese venissero addebitate solo al marito e non anche a lei solidalmente.
Pur essendo evidente la pretestuosità dell’appello, utilizzato meramente a fini dilatori, desidererei sapere se la richiesta formulata dalla signora, cioè l'inefficacia della revoca sulle sue quote degli immobili, è valida e ammissibile.
Grazie e cordiali saluti”
Consulenza legale i 13/06/2016
La risposta al quesito si trova in una pronuncia della Corte di Cassazione del 2012, con la quale viene mutato un precedente orientamento proprio sul tema della legittimazione passiva del coniuge non debitore nel giudizio di revocatoria del fondo patrimoniale.

Mentre in precedenza la stessa Suprema Corte aveva più volte ritenuto che non dovesse partecipare al giudizio di revocatoria il coniuge non debitore, dal momento che gli effetti dell’eventuale pronuncia di accoglimento non si sarebbero prodotti nei confronti dei suoi beni, con la suddetta pronuncia i Giudici di legittimità mutano opinione, sottolineando che – in ogni caso, ovvero anche se la revocatoria non può colpire i beni del coniuge non debitore – egli ha comunque un interesse pieno alla partecipazione al giudizio, poiché quest’ultimo avrà degli effetti anche su di lui.

Più precisamente, afferma la Corte: “La censura è peraltro fondata. Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia, e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito, comportano che nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria promossa nei confronti dell'atto costitutivo la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche se l'atto sia stato stipulato da uno solo di essi, non potendo in ogni caso negarsi l'interesse anche dell'altro coniuge, quale beneficiario dell'atto, a partecipare al giudizio (cfr. Cass., Sez. 3^, 18 novembre 2011. n. 21494; Cass., Sez. 1, 13 luglio 2006, n. 15917).

Con riferimento al caso in cui. come nella specie, l'azione revocatoria promossa dal creditore personale di uno dei coniugi abbia ad oggetto un fondo patrimoniale al cui atto costitutivo abbiano preso parte entrambi, il fondamento di tale legittimazione è stato peraltro individuato nel l'alto stesso di tale partecipazione, nonché nella circostanza che, ai sensi dell'art. 168 c.c., la proprietà dei beni costituenti il fondo spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo (cfr. Cass., Sez. 1^, 17 marzo 2004, n. 5402).

(…) non potendo condividersi l'orientamento espresso in alcune pronunce di questa Corte, secondo cui la revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale può incidere soltanto sulla posizione soggettiva del coniuge debitore, rimanendo l'altro estraneo all'azione, ancorché sia stato uno dei contraenti dell'atto costitutivo, come si desume dalla circostanza che i suoi beni non possono essere aggrediti e restano nel fondo patrimoniale (cfr. Cass., Sez. 3^, 23 febbraio 2010, n. 4341; 29 aprile 2009. n. 10052; 3 1 maggio 2005, n. 11582). L'ovvia considerazione che la revocatoria del fondo patrimoniale non può produrre effetti rispetto ai beni eventualmente conferiti dal coniuge non debitore non consente infatti di escludere che nei confronti di quest'ultimo l'accoglimento della domanda sia destinato ugualmente a produrre effetti pregiudizievoli. Anche nell'ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge o il terzo costituente riservato la proprietà dei beni, il conferimento nel fondo comporta l'assoggettamento degli stessi ad un vincolo di destinazione, con la costituzione di un diritto di godimento attributivo delle facoltà e dei doveri previsti dagli artt.167 – 171 c.c. il cui venir meno per effetto dell'accoglimento della revocatoria rappresenta un pregiudizio di per sè idoneo a rendere configurabile un interesse del coniuge non proprietario tale da imporne la partecipazione al giudizio.” (Cassazione civile, sez. I, 27 gennaio 2012, n. 1242).

In conclusione, quindi, l’azione della moglie del DLS trova senz’altro fondamento nel merito sulla base del principio espresso dalla succitata pronuncia: pur essendo tenuto il creditore procedente ad agire anche nei suoi confronti quale soggetto che ha costituito il fondo e che lo amministra, unitamente al marito debitore (quindi quale legittimata passiva), nella sostanza i beni dei quali ha mantenuto la proprietà personale non solo tuttavia aggredibili dal creditore personale dell’altro coniuge.

Andrea chiede
giovedì 29/09/2011 - Veneto
“Chiedo se un fondo patrimoniale in favore di minori tutelato da un terzo è soggetto a revocatoria. Grazie”
Consulenza legale i 11/10/2011

Si premette che non ci è chiaro cosa voglia dire: "tutelato da un terzo".

Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, - da comprendersi tra le conven­zioni matrimoniali ex art. 162 del c.c. - anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo dell'azione revocatoria (Cass. civ., n. 966/2007), in presenza delle condizioni previste per l'esercizio della suddetta.

I presupposti dell’azione revocato­ria ordinaria sono:

I. l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in re­vocatoria e il debitore disponente;

II. l’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimo­niale a seguito del compimento da parte del debitore dell’atto traslativo;

III. la ricorrenza, in capo al de­bitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consa­pevolezza che, con l’atto di disposizione venga a dimi­nuire la consistenza delle garanzie spettanti ai credi­tori (consilium fraudis).

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