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Articolo 1980 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Effetti della cessione

Dispositivo dell'art. 1980 Codice Civile

Il debitore non può disporre dei beni ceduti(1).

I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni(2).

I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulla altre attività prima di aver liquidato quelle cedute [193 disp. att.].

Note

(1) Sui beni viene costituito un vincolo di indisponibilità che, secondo la tesi maggioritaria, è obbligatorio e non reale e, quindi, non è opponibile erga omnes ma ha valore solo tra gli stipulanti. Pertanto, se, in violazione del vincolo, il debitore dispone dei beni i creditori cessionari possono agire per il risarcimento dei danni (1223 ss. c.c.), ma non possono ottenere la revoca dell'atto dispositivo.
(2) Pertanto i creditori cessionari non hanno preferenza rispetto ai creditori anteriori non partecipanti al contratto; l'unica posizione di vantaggio è quella che detengono rispetto ai creditori successivi. Tuttavia, questo vantaggio viene meno se questi ultimi procedono a trascrivere il pignoramento sui beni oggetto di cessione prima che sia trascritto il contratto di cessione stesso (2915, comma 1 c.c.).

Ratio Legis

Con la cessione la disponibilità dei beni passa ai creditori, pertanto il debitore la perde.
Il secondo comma della norma introduce una regola che è conseguenza della natura contrattuale della cessione la quale, quindi, non può essere opposta ai terzi.
Infine, il terzo comma si spiega in quanto il fine della cessione è di destinare i beni che ne sono oggetto alla liquidazione del creditori cessionari.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

778 La cessione toglie al debitore il diritto di disporre dei beni ceduti (art. 1980 del c.c. primo comma); di più attribuisce ai creditori cessionari l'amministrazione dei beni stessi e il potere di esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale reletive ai medesimi (art. 1979 del c.c.). Il contratto pertanto non limita i suoi effetti alla sfera dei contraenti; ma si proietta verso i terzi non solo perchè conferisce ai creditori l'esercizio di ogni potere connesso alla titolarità dei beni ceduti, ma anche perchè costituisce un vincolo di indisponibilità sui beni stessi, che ne rende inefficace l'alienazione da parte del debitore. I creditori cessionari non possono, fin tanto che il contratto dura, agire esecutivamente sui beni ceduti, perchè vincolati dalla convenzione avente per oggetto la sostituzione di una liquidazione convenzionale a quella legale; sostituzione legittima, trattandosi di un diritto disponibile. Quando poi la cessione riguarda solo una parte dei beni del debitore, i creditori cessionari non possono agire sugli altri beni, perciò lo scopo della cessione è quello di utilizzare i beni ceduti per il soddisfacimento delle ragioni dei cessionari; se però, liquidati questi beni, il soddisfacimento integrale non si è conseguito, cessa la ragione del divieto di esecuzione, limitatamente, s'intende, al residuo rimasto scoperto (art. 1980, terzo comma).

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