(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata, la sentenza con la quale il giudice dell'esecuzione, nel decidere l'opposizione all'esecuzione ovvero agli atti esecutivi proposta dal debitore il quale eccepisca, tra l'altro, che l'importo dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese dell'esecuzione e del credito, ometta di pronunciare su siffatto motivo non può ritenersi viziata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto la riduzione del pignoramento deve costituire oggetto di specifica e separata istanza (art. 496, c.p.c.) ed il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento che, eventualmente, non soddisfi il suo interesse.