L'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili [812] appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista [2822, 2823](1).
Note
(1)
Nel caso in cui l'iscrizione venga posta in essere prima che il bene immobile ad essa soggetto sia entrato a far parte del patrimonio del debitore, la garanzia deve essere considerata priva di qualsiasi affetto, a nulla valendo nemmeno la successiva convalida.