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Articolo 2882 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Formalità per la cancellazione

Dispositivo dell'art. 2882 Codice Civile

La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore(1).

Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837(2).

Note

(1) La cancellazione estingue l'ipoteca e generalmente può essere attuata soltanto nel momento in cui il credito risulti estinto in toto. Il titolo per effettuare la cancellazione dell'iscrizione che risulta più frequentemente è l'esplicito consenso da parte del creditore attraverso atto unilaterale non ricettizio, oppure da colui che si surroga nell'ipoteca ai sensi degli artt. 2843, 2856, 2857, 2866 e 2871, o ancora da un provvedimento giudiziale in sostituzione. La cancellazione viene poi posta in essere mediante le stesse forme richieste dal negozio di concessione dell'ipoteca ma non riveste tuttavia efficacia costitutiva.
(2) Il creditore ha l'obbligo di prestare il proprio consenso ex art. 1200, e lo concretizza mediante atto pubblico (v. art. 2699) o scrittura privata autenticata (v. art. 2702). Se si tratta di un atto formato all'estero è necessaria la procedura di legalizzazione ed è poi importante sottolineare che tale consenso non può assolutamente provenire da un atto testamentario (v. art. 587).

Ratio Legis

La disposizione in esame mira ad offrire adeguata tutela al proprietario del bene ipotecato, il quale, una volta estinta l'ipoteca, ha ovviamente interesse che l'iscrizione ipotecaria venga cancellata, in modo che la res appaia libera verso chiunque, senza la necessità di svolgere ulteriori indagini in tema di estinzione della garanzia.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2882 Codice Civile

Cass. civ. n. 20434/2022

La cancellazione dell'ipoteca svolge sia una funzione di pubblicità-notizia, allorché sussista già un'autonoma causa estintiva dell'ipoteca in ragione della sua nullità o definitiva inefficacia, sia una funzione di autonoma causa estintiva dell'ipoteca, in quanto ne determina l'estinzione anche in assenza dei relativi presupposti. Pertanto, la clausola contrattuale, con la quale il promittente venditore assuma l'impegno di curare, a proprie spese, l'estinzione dell'ipoteca prima del rogito notarile, deve essere interpretata nel senso che l'obbligo va considerato assolto con l'estinzione per pagamento dell'obbligazione garantita, corredata del consenso del creditore ipotecario alla cancellazione, rilasciato con scrittura autenticata dal notaio che abbia presentato al conservatore l'atto fondante la richiesta, essendo contrario a buona fede ritenere, viceversa, necessario anche il completamento della formalità della cancellazione entro il termine pattuito.

Cass. civ. n. 1270/2020

Nel caso in cui il notaio rogante non adempia all'obbligazione di verificare l'esistenza di iscrizioni ipotecarie relative all'immobile compravenduto, dichiarando come libero un bene che risulta, invece, gravato da ipoteca, il risarcimento del danno conseguente può essere disposto anche in forma specifica, mediante condanna del medesimo notaio alla cancellazione della formalità non rilevata, a condizione che sia possibile ottenere il consenso del creditore e che l'incombente non sia eccessivamente gravoso, avuto riguardo sia alla natura dell'attività occorrente allo scopo sia all'entità della somma da pagare in rapporto all'ammnotare del danno. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/12/2017).

Cass. civ. n. 15435/2013

In materia di cancellazione delle ipoteche, l'obbligazione del creditore a prestare il proprio consenso alla cancellazione, nelle forme prescritte dalla legge (artt. 2882 comma secondo, 2821 e 2835 c.c.), e di attivarsi, nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore, sorge soltanto a seguito dell'estinzione dell'intero debito, potendo egli eventualmente rinunciare a tale integrale adempimento, in base ad una scelta di opportunità, in tal modo derogando alla disciplina codicistica, che non ha "in parte qua" natura di norma imperativa. Ed infatti il creditore non è anche obbligato a chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione, mentre per converso grava su chiunque vi abbia interesse l'onere di chiederla e, pertanto, in primo luogo, sul proprietario dell'immobile soggetto al vincolo reale.

In materia di cancellazione delle ipoteche, l'obbligazione del creditore di prestare il proprio consenso, una volta che il debito sia estinto, riveste natura contrattuale; ne consegue che nel giudizio promosso dal debitore per il risarcimento del danno conseguente all'omessa cancellazione di un'ipoteca, spetta al debitore medesimo dare la prova di avere subito un danno, posto che il creditore non è obbligato a chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione, e gravando, per converso, l'adempimento dell'obbligo al consenso su chiunque ne abbia interesse, e a maggior ragione sul proprietario dell'immobile.

Cass. civ. n. 7236/2006

La richiesta di cancellazione dell'ipoteca da parte del creditore. in assenza di consenso del fideiussore che ha adempiuto al pagamento del debito garantito, impedendo la surrogazione nell'ipoteca del fideiussore, configura un'ipotesi di responsabilità contrattuale a carico dello stesso creditore riconducibile al contratto di fideiussione, la quale — per la sua sussistenza in concreto. — presuppone un comportamento colpevole ed efficiente del creditore medesimo, nel senso che il fatto generatore della suddetta responsabilità ed idoneo a determinare l'insorgenza del correlato obbligo di risarcimento del danno deve essere a lui direttamente imputabile. Pertanto, trattandosi dell'accertamento di un fatto, non sono applicabili in proposito le preclusioni previste dall'ordinamento per l'ammissibilità della prova testimoniale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il relativo motivo di ricorso e confermato sul punto l'impugnata sentenza — ritenuta, ancorché con la correzione risultante dal principio affermato, immune dalle violazioni dedotte —, con la quale si era provveduto al rigetto della domanda formulata dal fideiussore nei confronti della banca creditrice strutturato sull'accertamento, risultato negativo, dell'imputabilità alla creditrice dell'impossibilità di effettuare la surrogazione da parte del fideiussore e sull'irrilevanza sia della mancata annotazione sia della forma scritta del consenso del fideiussore stesso alla cancellazione dell'ipoteca).

Cass. civ. n. 4793/2001

In tema di cancellazione di ipoteca, la circostanza che la relativa iscrizione risulti nulla per incertezza od errore sulla persona del debitore (nella specie, iscrizione ipotecaria compiuta sulla base di decreto ingiuntivo erroneamente emesso nei confronti di società omonima, avente, peraltro, sede diversa) non esclude il diritto del proprietario dell'immobile a chiedere la cancellazione stessa indipendentemente dalla validità dell'iscrizione, sol che questa presenti elementi che possano ingenerare il dubbio che un'ipoteca comunque esista.

Cass. civ. n. 10893/1999

A seguito del pagamento del debito a garanzia del quale sia stata in precedenza iscritta ipoteca, il creditore soddisfatto è tenuto, ai sensi dell'art. 1200 c.c., a prestare il proprio consenso, nelle forme prescritte dalla legge (artt. 2882 comma secondo, 2821 e 2835 c.c.), alla cancellazione dell'iscrizione (dovendo, in caso contrario, rispondere dei danni subiti dal proprietario del bene), e deve altresì attivarsi, nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore (onde questi possa allegarlo all'istanza di cancellazione da rivolgere al conservatore), ma non è anche obbligato a chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione (gravando, per converso, tale onere su chiunque vi abbia interesse e pertanto, in primo luogo, sul proprietario dell'immobile assoggettato al vincolo reale).

Cass. civ. n. 10682/1998

La cancellazione dell'ipoteca può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse, e — quindi — in primo luogo, dall'attuale proprietario del bene ipotecato. Infatti l'art. 2882 c.c. si limita esclusivamente a richiedere il consenso delle parti interessate, e, in particolare, l'assenso del creditore, ma non limita a particolari soggetti la legittimazione all'istanza di cancellazione.

Cass. civ. n. 3387/1995

Qualora il creditore assistito da ipoteca su immobile del debitore, pur essendo stato soddisfatto dal fideiussore, mantenga la qualità d'intestatario dell'iscrizione ipotecaria, per non avere detto fideiussore esercitato la facoltà di variare a suo nome tale iscrizione (con l'annotazione a margine prevista dall'art. 2843 c.c.), il fideiussore medesimo, anche se non può opporre la garanzia reale nei confronti dei terzi, ha la veste di successore nella garanzia stessa nel rapporto con l'obbligato, ai sensi degli artt. 1203 e 1949 c.c., e, quindi, legittimamente subordina al proprio consenso la possibilità di detto obbligato di reclamare dal creditore la cancellazione dell'ipoteca.

Cass. civ. n. 2845/1983

L'impegno assunto dal venditore di autoveicolo, in ordine alla liberazione del bene da precedente garanzia ipotecaria in favore di un terzo, resta inadempiuto per effetto della mancata cancellazione dell'iscrizione, mentre è inopponibile al compratore, in quanto investe un rapporto "inter alios", la circostanza che quel terzo non abbia consentito alla cancellazione nonostante l'estinzione del suo credito.

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