(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
779 In perfetta analogia con i principi dell'esecuzione forzata, si fa obbligo ai creditori cessionari di anticipare le spese necessarie alla liquidazione (e quindi all'amministrazione), con diritto di prelevarne l'importo sul ricavo di essa (
art. 1981 del c.c.). Può essere nominato un liquidatore; ma questi, anche quando derivi materialmente dai creditori la sua elezione, mantiene un legame di responsabilità, verso il debitore, al quale è tenuto a dare il rendiconto (
art. 1983 del c.c., secondo comma). Il riparto del ricavo della liquidazione deve avvenire in proporzione dei crediti di ciascun cessionario (
art. 1982 del c.c.), tanto se la cessione ha per oggetto tutti i beni del debitore, quanto se ha per oggetto solo alcuni di essi; in modo che è essenziale al contratto la realizzazione di una par conditio tra i partecipanti. Solo dal giorno in cui i creditori ricevono la parte del ricavo loro spettante, il debitore è liberato, e, com'è naturale, nei limiti di quanto essi hanno ricevuto (
art. 1984 del c.c.). Le parti possono convenire che il debitore sia senz'altro definitivamente liberato per effetto della cessione dei beni. In tal caso però, se non gli si sia riservato il diritto all'eventuale eccedenza attiva della liquidazione, esula la figura della cessio bonorum e si ha quella della datio in solutum, cui non si applica la disciplina del codice ora illustrata, perché si è verificato l'immediato trasferimento dei beni ceduti nella sfera dei cessionari.