L'ipoteca legale dell’alienante
Il primo caso di ipoteca legale è quello che spetta all'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione.
Deve, innanzitutto, trattarsi di alienazione di beni immobili capaci di ipoteca. Concessa, quindi, una servitù prediale, o concesso un diritto di uso o di abitazione, mediante corrispettivo, che non sia soddisfatto al momento stesso dell'alienazione, l'alienante non gode di alcuna ipoteca legale a garanzia di quanto gli è dovuto perché la servitù prediale, il diritto di uso o di abitazione, sui quali dovrebbe cadere l'ipoteca, non rientrano nella categoria dei beni immobili capaci di ipoteca, a norma dell'art. 2810.
Costituito, invece, mediante corrispettivo, un diritto di usufrutto sopra uno o più immobili, ovvero un diritto di superficie, spetta al concedente l'ipoteca legale sul diritto di usufrutto o sul diritto di superficie, a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione dell’usufruttuario e del superficiario perché, nell' uno e nell' altro caso, si tratta alienazione, benché parziale, e di diritti capaci d'ipoteca. opportunamente il nuovo codice non ha riprodotta la dizione del n. 1 dell'art. 1969 del codice preesistente che parlava di
venditore o altro alienante, ma si è riferito soltanto
all'alienante. L'alienazione comprende la vendita, la donazione (quando si tratta di donazione destinata a costituire un patrimonio familiare) o di donazione sottoposta ad oneri, essendo tale donazione parificata al contratto oneroso anche per la garanzia per evizione (art. 797, numeri 3 e 4), o di permuta, se vi è un corrispettivo in danaro, o di cessione di un immobile mediante costituzione di rendita fondiaria, sia perpetua che vitalizia, giacché anche in questo caso vi è un corrispettivo che, talvolta, rappresenta il prezzo di cessione del fondo e, talvolta, un semplice onere della liberalità
.
Al contrario, la rendita costituita mediante cessione di un capitale (art. 1943) corrispondente all'antico censo consegnativo o capitale
quandocumque non dà luogo all'ipoteca legale, perché non vi è alienazione di un immobile, ma di un capitale in danaro, che è cosa mobile e non capace d'ipoteca. È vero che la legge dice che tale rendita dev'essere garantita con ipoteca sopra un immobile (art. 1864), ma si tratta, evidentemente, di un'ipoteca convenzionale, per la ragione che, in mancanza di essa, il creditore della rendita potrà riprendere il suo capitale.
Dei coeredi, soci ed altri condividenti
L'ipoteca legale spetta anche ai coeredi, soci ed altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti sui quali incombe tale obbligo.
Spesso accade che, per necessità di cose, o per reciproca convenienza, non tutti i condividenti conseguano in natura tutte le quote ad essi spettanti, particolarmente riguardo ai beni immobili, che non facilmente si
prestano ad un'esatta divisione fra i partecipanti. Perciò, al condividente che consegua in natura, cioè in beni componenti la massa, meno di quanto risponde alla propria quota, sano dovuti, dagli altri condividenti, che, invece, ne conseguano dei compensi e rimborsi, rivolti a stabilire, per gli uni e per gli altri, nella debita misura, l'equilibrio dei loro rispettivi diritti. Questi compensi si dicono
conguagli ed il pagamento ne è garantito con un'ipoteca legale.
Non può dubitarsi, poi, che l'ipoteca legale del condividente non garantisca l'obbligazione
eventuale di rivalsa che incombe ai condividenti nel caso di evizione dei beni ad uno di essi assegnati a norma dell'articolo. Ciò era ammesso nel Codice Napoleone (art. 2103, n. 3), ma nella formazione del codice del 1865 si volle eliminare questa ipoteca, osservandosi che, così, rimarrebbero assoggettati al vincolo dell'ipoteca tutti i patrimoni immobiliari in seguito alla divisione, essendo sempre astrattamente possibile la evizione, mentre raramente si verifica nella pratica, e però non era opportuno mantenere l'ipoteca legale nell’interesse del commercio fondiario, mentre quando si evita realmente un pericolo di evizione le parti possono provvedervi con ipoteca convenzionale o altrimenti.
Sotto l'impero del vecchio codice si discuteva se l'ipoteca dovuta ai condividenti cadesse su tutti i beni dell'eredità, società o comunione ovvero solo sui fondi toccati al debitore pel conguaglio. Prevaleva l'opinione di ritenere soggetti all'ipoteca legale tutti i beni, la quale era confortata anche dal testo dell'art. 1969, n. 2, ché i coeredi e condividenti hanno ipoteca legale
sopra gli immobili caduti nell'eredità. Nel nuovo codice ogni dubbio è stato eliminato perché l'articolo in esame dice che l'ipoteca legale dovuta ai coeredi, soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli cade
sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo.
Dello Stato
L'ipoteca legale a favore dello Stato sui beni del condannato è data per garantire lo Stato per le spese giudiziarie del procedimento e la parte lesa per le restituzioni e il risarcimento dei danni. Essa è giustificata dalla protezione che merita il credito dello Stato per le spese; sostenute nell'esercizio della funzione punitiva, che è di alto interesse sociale, nonché quella della parte lesa per il risarcimento dei danni. Siccome, però, il diritto della difesa è sacro, e l'opera del difensore considera come ausiliatrice necessaria del magistero punitivo, così considera tutelato dall'ipoteca anche il credito della difesa, sia per le spese che per gli onorari.
Al riguardo, l’articolo in esame rimanda alle norme del codice di procedura penale, che sono gli articoli 189, 190, 191 cod. pen. e 616 cod. proc. pen.
Relativamente a quanto stabilito dall’
art. 189 del c.p., l'iscrizione di tale ipoteca può essere richiesta dal Pubblico Ministero presso il tribunale o presso la corte dinanzi a cui è in corso il procedimento, dopo il primo atto di procedimento o successivamente re iscritta gratuitamente e, benché presa nel nome dello Stato, deve essere anche all'istituto pubblico sanitario, al danneggiato civilmente e
al difensore (art. 616 cod. proc. pen.).
All'iscrizione può essere fatta opposizione da chiunque vi abbia interesse con dichiarazione ricevuta nella cancelleria del tribunale e su essa decide, con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione, la Corte di appello se l'iscrizione dell'ipoteca fu chiesta dal procuratore generale ; in ogni altro caso decide il tribunale. Ma l'opposizione non ha effetto sospensivo (art. 618 cod. proc. pen.).