(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 496 c.p.c., integra gli estremi di una «misura speciale di salvaguardia» a tutela del debitore volta ad evitare eccessi nell'uso del procedimento di esecuzione forzata, e non presuppone, pertanto, neppure implicitamente, l'esistenza di un qualsivoglia limite temporale alla possibilità di richiedere (da parte del debitore) e di disporre (da parte del giudice dell'esecuzione) la riduzione del pignoramento. Ne consegue che il provvedimento de quo ben può essere emesso anche prima del termine fissato per l'intervento dei creditore, senza che a ciò osti il (diverso) dettato del precedente art. 495 stesso codice — a mente del quale, in tema di conversione del pignoramento, il legislatore ha operato un esplicito riferimento al «momento anteriore alla vendita» —, attesa la evidente eterogeneità degli istituti processuali della conversione e della riduzione del pignoramento.