(massima n. 1)
La riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., dovendo essere effettuata con riferimento esclusivo all'importo dei crediti e delle spese del creditore procedente e dei creditori già intervenuti, al momento della richiesta del debitore esecutato o del provvedimento del giudice dell'esecuzione, che devono essere previamente sentiti, può essere domandata o disposta d'ufficio anche prima della udienza per l'autorizzazione alla vendita (o per l'assegnazione), senza che possa aver rilievo l'eventualità del successivo intervento di altri creditori in tale fase.