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Articolo 289 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti

Dispositivo dell'art. 289 Codice delle assicurazioni private

1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione sono opponibili, se passate in giudicato prima che sia stato pubblicato il decreto di liquidazione coatta, all'impresa designata per il risarcimento dei danni entro i limiti fissati dall'articolo 283, comma 4.

2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del giudicato, il processo prosegue, nei confronti del commissario liquidatore e dell'impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. In ogni caso le pronunce sono opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati dall'articolo 283, comma 4, nei confronti dell'impresa designata.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le ordinanze ottenute dal danneggiato che versi in stato di bisogno.

Massime relative all'art. 289 Codice delle assicurazioni private

Cass. civ. n. 3968/2012

In tema di risarcimento dei danni da circolazione di autoveicoli, l'impresa assicuratrice del danneggiante, posta in liquidazione coatta amministrativa, deve ritenersi legittimata all'impugnazione della sentenza di condanna anche se emessa nei confronti della sola impresa designata per conto del Fondo di garanzia, in quanto la decisione, pur avendo natura di mero accertamento del credito del danneggiato nei suoi confronti, la pone in stato di soccombenza atteso che l'impresa designata, dopo aver risarcito il danno, è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti del danneggiante verso l'impresa posta in liquidazione, acquisendo il diritto all'insinuazione nel relativo passivo. Ne deriva che, a maggior ragione, deve ritenersi sussistente l'interesse a impugnare, in capo all'impresa in liquidazione, quando essa erroneamente sia stata destinataria della sentenza di condanna da parte del giudice di primo grado.

Cass. civ. n. 18525/2009

Nel caso in cui l'assicuratore della r.c.a., nel corso del giudizio contro di lui promosso da parte della vittima di un sinistro stradale, venga sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, ed il giudizio, previa riassunzione, prosegua nei confronti del commissario liquidatore, nei confronti di quest'ultimo il giudice non potrà che pronunciare una sentenza di mero accertamento del credito, in quanto per effetto della liquidazione coatta tenuta al risarcimento del danno in luogo dell'assicuratore decotto è l'impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei cui confronti, invece, la sentenza produce gli effetti di una condanna, senza che, a tal fine, abbia alcuna rilevanza che lo stesso commissario liquidatore sia stato autorizzato a procedere alla liquidazione dei sinistri per conto del suddetto Fondo di garanzia. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui, invertendo le posizioni delle parti, aveva condannato il commissario liquidatore al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento danni, dichiarando la sentenza meramente opponibile all'impresa designata dal F.G.V.S.).

Cass. civ. n. 16460/2009

La sentenza ottenuta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, qualora quest'ultimo venga successivamente posto in liquidazione coatta amministrativa (nella specie, nelle more tra il passaggio in decisione della causa e la pronuncia della sentenza), è inopponibile all'impresa designata se la stessa non abbia ricevuto la comunicazione della pendenza del giudizio, ai sensi dell'art. 25 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, o la sentenza non le sia stata notificata prima del passaggio in giudicato, ed analoga notificazione non sia avvenuta nei confronti del commissario liquidatore. In tale ipotesi, infatti, né l'impresa designata né il commissario liquidatore sarebbero in grado di contrastare la decisione in sede di impugnazione, con conseguente lesione del diritto di difesa. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, c.d. codice delle assicurazioni).

Cass. civ. n. 11053/2009

Nel regime di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, qualora nel corso del giudizio di risarcimento dei danni da sinistro stradale intervenga la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, l'intervento spiegato dall'impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito della comunicazione di cui all'art. 25 della legge n. 990 cit. dà luogo ad un litisconsorzio necessario processuale, destinato a cessare solo in caso di estromissione dal giudizio dell'impresa posta in liquidazione coatta; pertanto, in caso di soccombenza del danneggiato, l'impugnazione dev'essere proposta nei confronti sia dell'impresa designata che di quella posta in liquidazione coatta, determinandosi una situazione riconducibile all'art. 331 c.p.c.

Cass. civ. n. 9345/2009

Nel caso in cui il giudizio proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti della società assicuratrice del responsabile si interrompa a causa della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima, con cessione del portafoglio ai sensi dell'art. 4 del D.L. 26 settembre 1978 n. 576, è valida la riassunzione del giudizio compiuta nei confronti dell'impresa cessionaria senza indicazione di tale sua qualità, a condizione che dal generale contesto dell'atto di riassunzione possa desumersi l'inequivoca volontà della parte di convenire tale impresa nella veste di rappresentante del Fondo di garanzia vittime della strada.

Cass. civ. n. 5761/2009

Il principio secondo cui la notificazione della sentenza, effettuata dalla parte vittoriosa nei confronti di quella soccombente, fa decorrere anche nei confronti di tutte le altre il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ., trova applicazione quando tale notifica abbia luogo nei confronti di soggetti che rivestano la qualità di parte del processo. Di tale qualità è priva l'impresa designata di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla quale la vittima di un sinistro stradale, dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore "in bonis" originariamente convenuto con l'azione diretta, abbia notificato l'atto di pendenza della lite previsto dall'art. 25 della stessa legge, non seguito da un intervento volontario in causa della suddetta impresa designata. In tal caso, pertanto, l'eventuale notificazione della sentenza all'impresa designata non fa decorrere per il danneggiato il termine breve per impugnare la decisione nei confronti delle altre parti.

Cass. civ. n. 19955/2008

La disciplina di cui all'art. 23 della legge n. 990 del 1969 si applica esclusivamente nel caso di giudizio promosso nei confronti di imprese assicuratrici che, al momento del sinistro, si trovino in stato di liquidazione coatta (o che vi vengano poste successivamente ), ma non anche nel caso in cui la società assicuratrice venga a trovarsi in tale situazione nel corso del giudizio. In quest'ultima ipotesi, il sopravvenire del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa non impedisce che tale giudizio prosegua nei confronti della procedura di liquidazione e sia definito con una sentenza che, nei confronti dell'impresa in l.c.a., è di mero accertamento ed è opponibile all'impresa designata a norma dell'art. 25 della legge n. 990 del 1969 a condizione che la pendenza del giudizio le sia stata comunicata con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

Cass. civ. n. 18208/2008

Se, nel corso del giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, quest'ultimo venga posto in liquidazione coatta amministrativa, il giudizio che sia stato interrotto a causa della liquidazione coatta deve essere riassunto nei confronti del commissario liquidatore, il quale deve necessariamente partecipare al giudizio, mentre non è sufficiente la riassunzione nei soli confronti dell'impresa designata.

Cass. civ. n. 22881/2007

In materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, il giudicato formatosi nella causa promossa dal danneggiato nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo investitore non si estende, con riguardo alla sussistenza dell'obbligo risarcitorio del danneggiante e del correlativo debito, nei confronti dell'impresa designata ai sensi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969, per la quale l'estensione del giudicato opera esclusivamente nei limiti determinati dall'art. 25 di quest'ultima legge e, in particolare, solo alle sentenze ottenute dal danneggiato contro l'assicuratore oppure, se ricorrono le condizioni del secondo comma dello stesso art. 25, nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta.

Cass. civ. n. 22316/2007

Nel caso di giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti di impresa assicuratrice in bonis, nei cui riguardi sia poi intervenuto provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di società assicuratrice non è opponibile al Fondo di garanzia per le vittime della strada che non abbia ricevuto la comunicazione di cui all'art. 25, comma 2, della legge 24 dicembre 1969 n. 990. Ne consegue che il Fondo non può non esperire il rimedio straordinario dell'opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c., non ricorrendo il presupposto della possibilità che esso sia in condizione di essere pregiudicato dalla sentenza.

Cass. civ. n. 6633/2006

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la posizione dell'impresa designata, ai sensi del quarto comma dell'art. 20 della legge n. 990 del 1969, per la liquidazione dei danni cui era tenuta la società assicuratrice messa in liquidazione coatta amministrativa è di successore ope legis di quest'ultima. Ne consegue che il giudicato formatosi nei confronti dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2909 c.c., si estende anche all'impresa designata.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui l'assicuratore per la r.c.a. sia posto in liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio e questo prosegua nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta, la domanda di condanna proposta nei confronti dell'impresa si traduce in un accertamento sull'esistenza o meno del credito; qualora la responsabilità dell'assicuratore sia accertata negativamente e la sentenza passi in giudicato, l'accertamento negativo fa stato nei confronti del danneggiato e dei suoi eredi, da una parte, nonché dell'impresa in liquidazione e dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, dall'altro. Ne consegue che la domanda di accertamento della responsabilità non può essere riproposta dagli eredi del danneggiato in un autonomo giudizio proposto direttamente nei confronti dell'impresa designata

Cass. civ. n. 4010/2006

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione, di cui all'art. 25, secondo comma, della legge n. 990 del 1969 costituisce una denuntiatio litis, che ha la funzione di portare a conoscenza dell'impresa designata (ovvero dell'impresa cessionaria), nella qualità di rappresentante del Fondo di garanzia per le vittime della strada, la pendenza della lite, senza, tuttavia, costituire una vocatio in ius, non essendo previsto che essa contenga l'invito a comparire né essendo richiamato — neppure per implicito — l'art. 269 c.p.c. in tema di chiamata di terzo in causa; ne consegue che, laddove l'impresa designata, cui sia stata trasmessa la detta comunicazione, non sia intervenuta volontariamente nel processo, essa non può definirsi parte (tanto meno necessaria) del giudizio, che debba essere presente nel giudizio di appello ovvero che in esso possa essere chiamata ad intervenire ad istanza di parte. Infatti, il terzo comma dello stesso art. 25 della citata legge n. 990 del 1969 (il quale prevede, in deroga all'art. 344 c.p.c., che nella specifica materia «l'impresa designata può intervenire volontariamente nel processo, anche in grado di appello, proponendo, nella comparsa di costituzione, le istanze, difese e prove che ritiene di suo interesse») contempla una norma di carattere eccezionale ai sensi dell'art. 14 delle cc.dd. preleggi, come tale insuscettibile di applicazione oltre i casi ed i tempi in essa considerati.

Cass. civ. n. 2273/2006

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui, nel corso del processo iniziato contro impresa di assicurazione in bonis, intervenga la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa stessa ed il processo prosegua nei confronti della impresa in liquidazione, la sentenza di condanna opera nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta quale pronunzia di mero accertamento del credito (che sarà soddisfatto nell'ambito della procedura concorsuale, ove l'impresa non ritorni in bonis), nel quale il massimale da considerare deve essere quello indicato nella polizza assicurativa e non altro, assoggettato a decurtazioni di legge, le quali sono giustificate dalla natura di condanna della decisione resa nei confronti dell'impresa designata o di quella cessionaria del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa.

Cass. civ. n. 19150/2005

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, una volta intervenuto nel corso del giudizio risarcitorio il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa, tale giudizio prosegue nei confronti della procedura di liquidazione e qualora sia definito con una sentenza di accoglimento della domanda del danneggiato, il giudice è tenuto ad emettere, nei confronti dell'impresa in Lca, una pronuncia con valore di mero accertamento del credito, necessaria affinché essa risulti opponibile esecutivamente all'impresa designata o cessionaria.

Cass. civ. n. 23298/2004

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa (art. 25 legge n. 990 del 1969) intervenuto nel corso del giudizio - instaurato dal danneggiato contro l'impresa in bonis - non impedisce, in deroga alle regole della procedura concorsuale, che tale giudizio prosegua nei confronti della procedura di liquidazione e sia definito con una sentenza che, nei confronti dell'impresa in L.c.a., è di mero accertamento, ed opponibile all'impresa designata - nei limiti di cui all'art. 21 legge 990/1969 - a condizione che la pendenza del giudizio le sia stata comunicata con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Le somme erogate dal F.G.V.S. - soggetto obbligato al risarcimento - per effetto della sentenza di accertamento possono poi esser insinuate al passivo della procedura concorsuale per l'eventuale recupero del relativo credito.

Cass. civ. n. 15004/2004

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, nell'ipotesi di assoggettamento dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa nelle more del giudizio di primo grado promosso dal danneggiato, ai fini dell'opponibilità della sentenza all'impresa designata dal Fondo di garanzia, è sufficiente il solo adempimento della comunicazione della pendenza del giudizio (da parte di chi vi abbia interesse) all'impresa designata con atto a mezzo di ufficiale giudiziario, in quanto, come ha affermato la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 48 del 1999, l'unica condizione richiesta dall'art. 25, legge n. 990 del 1969 - la cui ratio costituisce una deroga al generale divieto di azioni individuali nei confronti delle imprese in liquidazione coatta amministrativa - per l'opponibilità della sentenza di condanna all'impresa designata, è appunto che la pendenza del giudizio le sia stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario e, conseguentemente, è irrilevante che al giudizio abbia o no partecipato il commissario liquidatore, il quale, una volta che abbia ricevuto la succitata comunicazione, ha la facoltà di intervenire nel giudizio.

Cass. civ. n. 3857/2004

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, atteso che il massimale convenzionale in favore dell'impresa assicuratrice in bonis è diverso dal massimale legale dell'impresa designata — nascendo il primo dalla volontà contrattuale pur nei limiti posti all'autonomia privata, mentre il secondo trova la sua fonte nella legge che delimita il diritto del danneggiato — e che, sulla base di tale diversità, il legislatore (art. 25, L. n. 990 del 1969) prevede che il giudicato formatosi nei confronti dell'assicuratore, prima del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, non comprende anche quello che debba intendersi quale massimale legale, ne consegue che, qualora in sede di esecuzione della sentenza d'appello sorga questione con l'impresa designata intorno ai limiti del massimale legale, poiché tale questione, in quanto nuova, non avrebbe potuto essere dedotta con ricorso in cassazione avverso la sentenza poi messa in esecuzione, dal tale mancato ricorso da parte dell'impresa designata non possono discendere preclusioni a suo carico.

Cass. civ. n. 11151/2003

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, mentre per gli eventi dannosi verificatisi prima della pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa presso la quale il veicolo era assicurato, a norma dell'art. 4 del D.L. 26 settembre 1978, n. 576 (convertito nella legge 24 novembre 1978, n. 738), soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria è direttamente il Fondo di garanzia per le vittime della strada e non già l'impresa cessionaria del portafoglio di quella posta in liquidazione, per gli eventi dannosi verificatisi dopo la pubblicazione del suddetto provvedimento, a norma dell'art. 3 del citato D.L. n. 576 del 1978, soggetto passivo dell'azione risarcitoria è l'impresa cessionaria (che tuttavia ha diritto di rivalsa nei confronti del Fondo nei limiti delle somme che, qualora non si fosse fatto luogo al trasferimento del portafoglio, avrebbero fatto carico al predetto Fondo). Ne consegue che, qualora l'impresa cessionaria venga posta in liquidazione nel corso del giudizio, mentre nella prima delle suddette ipotesi non v'è motivo che sia effettuata, ai sensi dell'art. 25 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alcuna comunicazione della pendenza della lite all'impresa designata (perché qualsiasi pronuncia di condanna emessa in favore del danneggiato deve essere direttamente eseguita dal Fondo di garanzia), nella seconda ipotesi è, invece, necessaria detta comunicazione per rendere opponibile all'impresa designata l'eventuale sentenza di condanna che sarebbe stata eseguibile direttamente nei confronti dell'impresa cessionaria, se questa non fosse stata posta in liquidazione.

Cass. civ. n. 17630/2002

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, la sentenza pronunziata nei confronti della società assicuratrice anteriormente alla sua sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa è opponibile all'impresa designata per il risarcimento del danno dal Fondo di garanzia anche nella parte concernente la condanna oltre i limiti del massimale per interessi di mora e rivalutazione monetaria per mala gestio, in considerazione dell'inerzia colposa nella gestione del sinistro, anche qualora quest'ultima impresa assicuratrice sia stata designata ex art. 25, legge 24 dicembre 1969, n. 990, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.

Cass. civ. n. 8698/2002

In virtù dell'art. 25 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui l'impresa assicuratrice convenuta in giudizio dal danneggiato sia posta in liquidazione coatta amministrativa si verifica, sul piano processuale, una successione a titolo particolare del Fondo di garanzia per le vittime della strada — attraverso l'impresa designata — rispetto a quella posta in liquidazione, con la conseguenza che l'impresa designata è legittimata, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, c.p.c., a proporre impugnazione avverso la sentenza, pronunciata contro la sua dante causa, ancorché non sia intervenuta nelle fasi pregresse del giudizio.

Cass. civ. n. 14722/2001

Ai sensi degli artt. 19 e 25 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il giudicato di condanna al risarcimento del danno, formatosi a carico dell'impresa assicuratrice in bonis può essere posto in esecuzione dal danneggiato, ove sopravvenga la liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratrice medesima, esclusivamente nei confronti dell'impresa designata a norma dell'art. 20 di detta legge (e nei limiti fissati dal successivo art. 21), impresa che, con riferimento alle somme erogate, ha diritto di insinuarsi al passivo della procedura concorsuale avvalendosi dell'autorità che quel giudicato, sotto il limitato profilo dell'accertamento del credito del danneggiato, spiega anche nei confronti della liquidazione. Tale disciplina non subisce deroghe a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 (conv. con modif. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39), il cui art. 9, nel contemplare la possibilità di autorizzazione del commissario liquidatore alla definizione di pendenze anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, non interferisce sulla individuazione della suddetta impresa designata quale unico soggetto passivamente legittimato alla pretesa del danneggiato.

Cass. civ. n. 10490/2001

In materia di assicurazione obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa designata intervenuta in grado di appello assume, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, la stessa posizione dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa e può limitarsi a far propri i motivi di appello proposti dalla sua dante causa senza necessità di proporre un proprio appello incidentale. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto dall'impresa designata sulla base dei motivi dedotti in appello dall'impresa in l.c.a. e da quelli fatti propri).

Cass. civ. n. 2463/2001

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, l'opponibilità all'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, cui sia stata fatta la comunicazione di cui all'articolo 25 della legge n. 990 del 1969, della sentenza resa nel giudizio proseguito nei confronti dell'impresa in liquidazione è un effetto previsto dalla legge; pertanto, qualora l'impresa cessionaria sia chiamata in giudizio, unitamente all'impresa assicuratrice in liquidazione, in proprio, senza la specificazione di tale rappresentanza, non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo la domanda, ne specifichi anche la conseguenza legale dell'opponibilità.

Cass. civ. n. 722/2001

Se la liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore della r.c.a. sopraggiunga nel giudizio di appello, all'impresa designata che intervenga in causa, avvalendosi della facoltà concessale dall'art. 25 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non è consentito eccedere l'ambito oggettivo del giudizio d'appello, come delimitato dal gravame proposto dall'impresa in bonis.

Cass. civ. n. 7183/2000

Intervenuta in corso di giudizio di primo grado la liquidazione coatta amministrativa dell'assicurazione per la responsabilità civile da sinistro stradale e dichiarato tale evento dal difensore dell'impresa, se il processo, anziché esser automaticamente interrotto e riassunto nei confronti del commissario liquidatore, prosegue nei confronti del precedente rappresentante legale dell'impresa, che viene condannato con la sentenza che lo definisce, il processo e la sentenza sono nulli, e il vizio, deducibile e rilevabile in sede di impugnazione, determina la rimessione della causa dinanzi al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.

Cass. civ. n. 539/2000

Il giudizio di impugnazione instaurato nei confronti di una società di assicurazione per la responsabilità civile può proseguire in persona del commissario liquidatore della medesima, se nelle more essa è posta in liquidazione coatta amministrativa, essendo sufficiente, per l'opponibilità della sentenza all'impresa cessionaria del portafoglio, l'osservanza delle formalità previste dall'art. 25 della L. 24 dicembre 1969, n. 990. Pertanto se la riassunzione, dopo l'interruzione determinata dalla liquidazione coatta, avviene non solo nei confronti del predetto commissario, ma anche nei confronti dell'impresa cessionaria, l'omessa specificazione della qualità di questa di rappresentante dell'Ina non determina l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 331 c.p.c.

Cass. civ. n. 7214/1999

L'intervento nel processo da parte dell'impresa designata ai sensi dell'art.20 legge 24 dicembre 1969 n. 990 per la liquidazione del danno, o dell'impresa cessionaria, ai sensi dell'art. 1 decreto legge 26 settembre 1978 n. 576, svolto per espletare le facoltà previste dall'art. 25 legge 990/1969, determinano l'opponibilità della sentenza emanata all'esito del giudizio alle medesime anche se la pendenza di esso non è stata loro comunicata nelle forme prescritte, essendosi realizzata la finalità di consentire loro il subentro nel processo e la salvaguardia dei rispettivi diritti di difesa.

Cass. civ. n. 5877/1999

Qualora in un giudizio avente ad oggetto l'azione di rivalsa esercitata dall'assicuratore per la responsabilità civile da circolazione di veicoli contro l'assicurato responsabile del danno, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969 (giudizio del quale sono parti esclusivamente l'assicuratore ed il responsabile e non anche il danneggiato), si verifichi la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa costituita in giudizio, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, con conseguente perdita della capacità dell'assicuratore ex art. 200 della legge fallimentare, l'appello nei confronti dell'impresa assicurativa non può essere notificato al difensore per essa costituito nel precedente grado di giudizio, ma deve essere notificato al commissario liquidatore incaricato della liquidazione dei danni (ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 857 del 1976, convertito nella legge n. 39 del 1977), essendo la fattispecie riconducibile non già alla norma dell'art. 300 c.p.c., giusta l'ultimo comma di essa (e non essendosi verificata, quindi, alcuna interruzione del processo), bensì alla norma dell'art. 328 c.p.c. Tale principio non è derogato dall'art. 25 della legge n. 990 del 1969 - applicabile anche all'azione di rivalsa - il quale non può essere inteso nel senso che il giudizio del quale sia parte l'impresa assicurativa posta in liquidazione coatta possa essere proseguito verso di essa non in persona del commissario liquidatore ed a questi debba invece soltanto darsi notizia della sua pendenza, ma deve intendersi nel senso che la prosecuzione del giudizio deve avvenire in persona del liquidatore stesso. (Nella specie, sulla base di tali principi, in un caso in cui l'appello, in un giudizio pendente al 30 aprile 1995, era stato notificato al difensore costituito in primo grado per l'impresa assicuratrice e non al liquidatore, e questi - dopo l'interruzione del processo d'appello per l'emersione della sussistenza della messa in liquidazione e la riassunzione del processo nei suoi confronti - si era costituito, eccependo la tardività dell'impugnazione per non essere stata la citazione d'appello a lui notificata, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente una nullità di tale citazione e, sulla premessa che essa, essendo disciplinata dal testo dell'art. 164 anteriore alla riforma di cui all'art. 9 della legge n. 353 del 1990, era stata sanata ex nunc e non ex tunc dalla suddetta costituzione, ha statuito che correttamente l'impugnazione era stata considerata tardiva dal giudice d'appello, essendo la costituzione del liquidatore avvenuta quando il termine per l'appello era ormai decorso).

Cass. civ. n. 1832/1999

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui, in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice, venga disposta la liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima ed il trasferimento di ufficio del suo portafoglio ad altra impresa (art. 1 D.L. 26 settembre 1978 n. 576 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978 n. 738), il processo, che venga interrotto, può essere riassunto anche solo nei confronti della impresa cessionaria nel nome e per conto dell'I.N.A. Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le vittime della strada senza necessità della preventiva richiesta di risarcimento a tale società o al Fondo, che è, invece, prevista dall'art. 8 del D.L. n. 576 del 1978 nella diversa ipotesi di instaurazione di giudizio ex novo direttamente nei confronti della predetta impresa (nella qualità), e senza necessità di estendere il contraddittorio al Commissario liquidatore della impresa in liquidazione coatta, essendo sufficiente la presenza nel processo dell'uno o dell'altro soggetto, dato che entrambi rappresentano un unico centro di interessi.

Cass. civ. n. 5263/1996

È inammissibile l'opposizione di terzo proposta, da impresa designata per il risarcimento dei danni per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, contro sentenza di condanna pronunciata nei confronti di società assicuratrice che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio, nel caso in cui la sentenza non sia opponibile alla impresa designata, per non essere stata denunciata alla stessa la pendenza del giudizio ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990. In tal caso, infatti, non sussistono i presupposti di cui all'art. 404, primo comma, c.p.c., e cioè il diritto autonomo del terzo e la possibilità dello stesso di essere pregiudicato dalla sentenza. (Nella specie il danneggiato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'impresa designata sulla base di sentenza in realtà ad essa non opponibile, cosicché la S.C. ha rilevato anche che la piena tutela di quest'ultima era offerta dalla facoltà di opposizione al decreto).

Cass. civ. n. 4781/1996

Perché la sentenza ottenuta dal danneggiato contro l'assicuratore, nei cui confronti sia intervenuto in corso di giudizio provvedimento di liquidazione coatta, sia opponibile, ai sensi dell'art. 25 legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla impresa cessionaria del portafoglio, è necessario che a quest'ultima sia data comunicazione della pendenza della causa, non in proprio, ma con la indicazione della sua specifica veste di rappresentante processuale ex lege del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Cass. civ. n. 2813/1995

In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., qualora sopravvenga nel corso del giudizio promosso contro la società assicuratrice la liquidazione coatta amministrativa della medesima ed il processo dichiarato interrotto sia stato poi riassunto con integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell'impresa cessionaria del portafoglio in nome dell'INA - Fondo di garanzia, il giudice di merito, in assenza di una formale richiesta di condanna di quest'ultima da parte del danneggiato, non può fondare la propria decisione unicamente sul significato letterale delle conclusioni, avviso (Recte: avulso - N.d.R.) dal contesto dell'atto di chiamata in causa, ma deve interpretare la volontà della parte con i comuni criteri ermeneutici, desumendola dal complesso delle deduzioni e richieste, accertando, in particolare, se il fine essenziale dell'atto di chiamata in causa nei confronti dell'impresa designata sia quello di conseguire l'opponibilità delle pronunce relative all'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta alla suddetta impresa cessionaria, ai sensi dell'art. 25, L. 24 dicembre 1969, n. 990.

Cass. civ. n. 13003/1993

L'art. 25, quarto comma, L. n. 990 del 1969, introdotto dall'art. 1 D.L. n. 857 del 1976 (convertito in L. n. 39 del 1977) — secondo cui, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, sono opponibili, all'impresa designata che non abbia partecipato al giudizio, oltre le sentenze passate in giudicato, anche le ordinanze concessive di «provvisionale», emesse dal giudice istruttore a norma dell'art. 24 legge citata — non può essere interpretato nel senso di una indiscriminata equiparazione, ai fini dell'opponibilità all'impresa designata di qualsiasi provvedimento giurisdizionale esecutivo, pronunciato al di fuori del contraddittorio con l'impresa. Pertanto, non sono opponibili all'impresa designata, in mancanza di comunicazione della pendenza della lite, le sentenze di primo grado ottenute dal danneggiato contro l'assicuratore in bonis, ancorché provvisoriamente esecutive.

Cass. civ. n. 7087/1993

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'opponibilità, ai sensi del secondo comma dell'art. 25, L. 24 dicembre 1969, n. 990, della sentenza pronunciata contro l'impresa assicuratrice che in corso di causa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, alla impresa cessionaria del portafoglio, nella qualità di rappresentante del Fondo di garanzia per le vittime della strada, comporta una successione a titolo particolare dell'impresa cessionaria alla società in liquidazione con conseguente trasferimento, sulla prima, della pretesa del danneggiato, al quale l'impresa cessionaria dovrà, perciò, rispondere anche per l'eventuale comportamento negligente e defatigatorio dell'assicuratore, senza possibilità di opporre il limite di risarcibilità contemplato dall'ultimo comma dell'art. 21, L. 24 dicembre 1969, n. 990.

Cass. civ. n. 6275/1993

In tema di assicurazione obbligatoria, il giudizio per il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, interrotto a causa della liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, può essere indifferentemente riassunto e proseguito contro il suo commissario liquidatore, per una sentenza di condanna opponibile all'impresa designata per la liquidazione dei sinistri ai sensi dell'art. 25, L. 24 dicembre 1969, n. 990, o anche solo contro l'Ina — Fondo di garanzia per le vittime della strada — rappresentato dall'impresa cessionaria del portafoglio, senza alcuna necessità di estendere il contraddittorio, nel primo caso, all'impresa cessionaria e, nel secondo caso, nei confronti del commissario liquidatore dell'impresa in liquidazione.

Cass. civ. n. 11313/1991

In tema di liquidazione coatta amministrativa, il principio della momentanea improponibilità dell'azione individuale del creditore fino al termine della procedura amministrativa di accertamento dei crediti da parte del commissario giudiziale (artt. 207 e 209 legge fall.) trova deroga nel caso in cui, nel giudizio di risarcimento del danno da responsabilità civile per sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, la convenuta impresa assicuratrice sia posta in liquidazione coatta con dichiarazione dello stato d'insolvenza nel corso del procedimento di primo grado, atteso che, in tale ipotesi, l'art. 25, secondo comma, della L. 24 dicembre 1969, n. 990 consente che il giudizio prosegua nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta e che le relative pronunce siano altresì opponibili all'impresa designata per il risarcimento del danno, sempre che a quest'ultima sia stata data comunicazione della pendenza del giudizio. In detto caso, peraltro, anche se lo stato di liquidazione dell'impresa assicuratrice non sia emerso nel procedimento di primo grado, nei modi previsti dall'art. 300 c.p.c., e non si sia verificata l'interruzione del processo, l'atto di appello va notificato al commissario liquidatore, unico legittimato sostanziale e processuale rispetto all'azione giudiziale pendente, con la conseguenza che, se il gravame contro la sentenza di primo grado sia stato invece proposto con citazione della società assicuratrice, in persona di chi ne aveva la rappresentanza prima della liquidazione, si verifica la nullità del giudizio di secondo grado — ove il commissario liquidatore non si sia costituito volontariamente — e, quindi, la nullità della sentenza di appello per carenza del presupposto processuale del regolare contraddittorio.

Cass. civ. n. 7409/1991

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli a motore e di natanti, qualora, in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice, venga disposta la liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima ed il trasferimento del suo portafoglio ad altra impresa, secondo la previsione dell'art. 1 del D.L. 26 settembre 1978, n. 576 (conv. con modificazioni in L. 24 novembre 1978, n. 738), è ammissibile sia l'intervento volontario sia la chiamata nel giudizio, che prosegue nei confronti dell'impresa in liquidazione, dell'impresa cessionaria in nome dell'Ina (gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada) atteso che, in tale situazione, si verifica una successione a titolo particolare nel diritto controverso per effetto del quale il fondo di garanzia assume la qualità di parte in senso sostanziale rispetto alla pretesa del danneggiato dal sinistro e sta in giudizio per il tramite dell'impresa cessionaria.

Cass. civ. n. 4116/1991

In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione stradale, nel caso di trasferimento all'impresa cosiddetta cessionaria del portafoglio dell'impresa assicuratrice a seguito della sua liquidazione coatta amministrativa, qualora il relativo provvedimento intervenga nel corso del giudizio già instaurato dall'assicurato, questi ha la facoltà di proseguire tale giudizio nei confronti della liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore, osservate le formalità di cui all'art. 25, secondo comma, L. 24 dicembre 1969, n. 990, ai fini dell'opponibilità della decisione all'impresa cosiddetta cessionaria senza che nei confronti di questa debba essere disposta l'integrazione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 4417/1989

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed in forza del combinato disposto degli artt. 19 e 25 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, nonché 9 e 13 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv. con modificazioni in L. 26 febbraio 1977, n. 39), la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice sopravvenuta dopo l'entrata in vigore della citata L. del 1969 mentre da una parte comporta che l'azione risarcitoria del terzo danneggiato, se introdotta dopo l'apertura della liquidazione stessa, deve essere proposta nei confronti dell'impresa designata al pagamento del danno in qualità di unico ed esclusivo soggetto passivo, nonché in contraddittorio del commissario liquidatore, non osta d'altra parte, ove intervenga in pendenza del giudizio già instaurato dal danneggiato nei confronti dell'impresa assicuratrice in bonis, a che il giudizio prosegua nei confronti di tale impresa in liquidazione per il conseguimento di una sentenza di condanna che è opponibile alla suddetta impresa designata entro i limiti ed alle condizioni di cui al secondo comma del cit. art. 25, ma che opera nei confronti dell'impresa in liquidazione solo quale pronuncia di mero accertamento del credito.

Cass. civ. n. 4345/1985

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'art. 25 secondo comma della L. 24 dicembre 1969 n. 990, il quale, in caso di prosecuzione del giudizio risarcitorio contro l'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, prevede l'opponibilità della sentenza all'impresa designata, previa comunicazione ad essa della pendenza del relativo procedimento, trova applicazione indipendentemente dal fatto che il commissario di detta impresa assicuratrice, ai sensi dell'art. 9 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 (conv. con modif. in L. 26 febbraio 1977, n. 39), sia stato autorizzato alla liquidazione dei sinistri anche per conto del Fondo di garanzia.

Cass. civ. n. 4042/1985

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la messa in liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice, intervenuta nel corso del giudizio contro di essa promosso con azione risarcitoria del danneggiato, non osta, ai sensi dell'art. 25 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (non modificato in proposito dal D.L. 26 settembre 1978, n. 576, convertito in legge 24 novembre 1978, n. 738), a che tale giudizio prosegua nei confronti della società stessa, in persona del commissario liquidatore, mentre l'impresa designata a rappresentare il fondo di garanzia che abbia ricevuto la prescritta comunicazione della pendenza del giudizio medesimo, è soggetta alla piena efficacia della pronuncia emessa contro la società in liquidazione (sia pure nei limiti di risarcibilità fissati all'art. 21 della citata legge), ancorché si tratti di una pronuncia di condanna (operante invece nei confronti della società in liquidazione quale mera pronuncia di accertamento del credito, stante in divieto di azioni esecutive individuali a suo carico). La suddetta opponibilità della sentenza all'impresa designata, la quale si ricollega ad una vicenda successoria a titolo particolare del fondo di garanzia, prescinde dal fatto che l'impresa stessa si sia avvalsa o meno della facoltà di intervenire volontariamente nel processo, nonché, quando sia stata in causa, dallo stadio e grado del processo di merito in cui si sia verificata la chiamata (nella specie, in fase d'appello, con atto di riassunzione davanti al collegio del giudizio dichiarato interrotto), e deriva direttamente dalla menzionata norma di legge, con l'ulteriore conseguenza che l'impresa medesima in presenza di una sentenza di condanna emessa a suo carico, non ha interesse a dolersi dell'eventuale assenza di una rituale richiesta del danneggiato in tal senso (salve restando le questioni sul rispetto dei limiti posti dal citato art. 21.

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