(massima n. 1)
Se la liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore della r.c.a. sopraggiunga nel giudizio di appello, all'impresa designata che intervenga in causa, avvalendosi della facoltā concessale dall'art. 25 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non č consentito eccedere l'ambito oggettivo del giudizio d'appello, come delimitato dal gravame proposto dall'impresa in bonis.