(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed in forza del combinato disposto degli artt. 19 e 25 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, nonché 9 e 13 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv. con modificazioni in L. 26 febbraio 1977, n. 39), la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice sopravvenuta dopo l'entrata in vigore della citata L. del 1969 mentre da una parte comporta che l'azione risarcitoria del terzo danneggiato, se introdotta dopo l'apertura della liquidazione stessa, deve essere proposta nei confronti dell'impresa designata al pagamento del danno in qualità di unico ed esclusivo soggetto passivo, nonché in contraddittorio del commissario liquidatore, non osta d'altra parte, ove intervenga in pendenza del giudizio già instaurato dal danneggiato nei confronti dell'impresa assicuratrice in bonis, a che il giudizio prosegua nei confronti di tale impresa in liquidazione per il conseguimento di una sentenza di condanna che è opponibile alla suddetta impresa designata entro i limiti ed alle condizioni di cui al secondo comma del cit. art. 25, ma che opera nei confronti dell'impresa in liquidazione solo quale pronuncia di mero accertamento del credito.