(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'opponibilità, ai sensi del secondo comma dell'art. 25, L. 24 dicembre 1969, n. 990, della sentenza pronunciata contro l'impresa assicuratrice che in corso di causa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, alla impresa cessionaria del portafoglio, nella qualità di rappresentante del Fondo di garanzia per le vittime della strada, comporta una successione a titolo particolare dell'impresa cessionaria alla società in liquidazione con conseguente trasferimento, sulla prima, della pretesa del danneggiato, al quale l'impresa cessionaria dovrà, perciò, rispondere anche per l'eventuale comportamento negligente e defatigatorio dell'assicuratore, senza possibilità di opporre il limite di risarcibilità contemplato dall'ultimo comma dell'art. 21, L. 24 dicembre 1969, n. 990.