(massima n. 2)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui l'assicuratore per la r.c.a. sia posto in liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio e questo prosegua nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta, la domanda di condanna proposta nei confronti dell'impresa si traduce in un accertamento sull'esistenza o meno del credito; qualora la responsabilità dell'assicuratore sia accertata negativamente e la sentenza passi in giudicato, l'accertamento negativo fa stato nei confronti del danneggiato e dei suoi eredi, da una parte, nonché dell'impresa in liquidazione e dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, dall'altro. Ne consegue che la domanda di accertamento della responsabilità non può essere riproposta dagli eredi del danneggiato in un autonomo giudizio proposto direttamente nei confronti dell'impresa designata