(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., qualora sopravvenga nel corso del giudizio promosso contro la società assicuratrice la liquidazione coatta amministrativa della medesima ed il processo dichiarato interrotto sia stato poi riassunto con integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell'impresa cessionaria del portafoglio in nome dell'INA - Fondo di garanzia, il giudice di merito, in assenza di una formale richiesta di condanna di quest'ultima da parte del danneggiato, non può fondare la propria decisione unicamente sul significato letterale delle conclusioni, avviso (Recte: avulso - N.d.R.) dal contesto dell'atto di chiamata in causa, ma deve interpretare la volontà della parte con i comuni criteri ermeneutici, desumendola dal complesso delle deduzioni e richieste, accertando, in particolare, se il fine essenziale dell'atto di chiamata in causa nei confronti dell'impresa designata sia quello di conseguire l'opponibilità delle pronunce relative all'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta alla suddetta impresa cessionaria, ai sensi dell'art. 25, L. 24 dicembre 1969, n. 990.