(massima n. 1)
In virtù dell'art. 25 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui l'impresa assicuratrice convenuta in giudizio dal danneggiato sia posta in liquidazione coatta amministrativa si verifica, sul piano processuale, una successione a titolo particolare del Fondo di garanzia per le vittime della strada — attraverso l'impresa designata — rispetto a quella posta in liquidazione, con la conseguenza che l'impresa designata è legittimata, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, c.p.c., a proporre impugnazione avverso la sentenza, pronunciata contro la sua dante causa, ancorché non sia intervenuta nelle fasi pregresse del giudizio.