(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui, nel corso del processo iniziato contro impresa di assicurazione in bonis, intervenga la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa stessa ed il processo prosegua nei confronti della impresa in liquidazione, la sentenza di condanna opera nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta quale pronunzia di mero accertamento del credito (che sarą soddisfatto nell'ambito della procedura concorsuale, ove l'impresa non ritorni in bonis), nel quale il massimale da considerare deve essere quello indicato nella polizza assicurativa e non altro, assoggettato a decurtazioni di legge, le quali sono giustificate dalla natura di condanna della decisione resa nei confronti dell'impresa designata o di quella cessionaria del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa.