(massima n. 1)
Il giudizio di impugnazione instaurato nei confronti di una società di assicurazione per la responsabilità civile può proseguire in persona del commissario liquidatore della medesima, se nelle more essa è posta in liquidazione coatta amministrativa, essendo sufficiente, per l'opponibilità della sentenza all'impresa cessionaria del portafoglio, l'osservanza delle formalità previste dall'art. 25 della L. 24 dicembre 1969, n. 990. Pertanto se la riassunzione, dopo l'interruzione determinata dalla liquidazione coatta, avviene non solo nei confronti del predetto commissario, ma anche nei confronti dell'impresa cessionaria, l'omessa specificazione della qualità di questa di rappresentante dell'Ina non determina l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 331 c.p.c.