(massima n. 2)
Qualora in un giudizio avente ad oggetto l'azione di rivalsa esercitata dall'assicuratore per la responsabilità civile da circolazione di veicoli contro l'assicurato responsabile del danno, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969 (giudizio del quale sono parti esclusivamente l'assicuratore ed il responsabile e non anche il danneggiato), si verifichi la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa costituita in giudizio, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, con conseguente perdita della capacità dell'assicuratore ex art. 200 della legge fallimentare, l'appello nei confronti dell'impresa assicurativa non può essere notificato al difensore per essa costituito nel precedente grado di giudizio, ma deve essere notificato al commissario liquidatore incaricato della liquidazione dei danni (ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 857 del 1976, convertito nella legge n. 39 del 1977), essendo la fattispecie riconducibile non già alla norma dell'art. 300 c.p.c., giusta l'ultimo comma di essa (e non essendosi verificata, quindi, alcuna interruzione del processo), bensì alla norma dell'art. 328 c.p.c. Tale principio non è derogato dall'art. 25 della legge n. 990 del 1969 - applicabile anche all'azione di rivalsa - il quale non può essere inteso nel senso che il giudizio del quale sia parte l'impresa assicurativa posta in liquidazione coatta possa essere proseguito verso di essa non in persona del commissario liquidatore ed a questi debba invece soltanto darsi notizia della sua pendenza, ma deve intendersi nel senso che la prosecuzione del giudizio deve avvenire in persona del liquidatore stesso. (Nella specie, sulla base di tali principi, in un caso in cui l'appello, in un giudizio pendente al 30 aprile 1995, era stato notificato al difensore costituito in primo grado per l'impresa assicuratrice e non al liquidatore, e questi - dopo l'interruzione del processo d'appello per l'emersione della sussistenza della messa in liquidazione e la riassunzione del processo nei suoi confronti - si era costituito, eccependo la tardività dell'impugnazione per non essere stata la citazione d'appello a lui notificata, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente una nullità di tale citazione e, sulla premessa che essa, essendo disciplinata dal testo dell'art. 164 anteriore alla riforma di cui all'art. 9 della legge n. 353 del 1990, era stata sanata ex nunc e non ex tunc dalla suddetta costituzione, ha statuito che correttamente l'impugnazione era stata considerata tardiva dal giudice d'appello, essendo la costituzione del liquidatore avvenuta quando il termine per l'appello era ormai decorso).