(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, nell'ipotesi di assoggettamento dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa nelle more del giudizio di primo grado promosso dal danneggiato, ai fini dell'opponibilitā della sentenza all'impresa designata dal Fondo di garanzia, č sufficiente il solo adempimento della comunicazione della pendenza del giudizio (da parte di chi vi abbia interesse) all'impresa designata con atto a mezzo di ufficiale giudiziario, in quanto, come ha affermato la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 48 del 1999, l'unica condizione richiesta dall'art. 25, legge n. 990 del 1969 - la cui ratio costituisce una deroga al generale divieto di azioni individuali nei confronti delle imprese in liquidazione coatta amministrativa - per l'opponibilitā della sentenza di condanna all'impresa designata, č appunto che la pendenza del giudizio le sia stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario e, conseguentemente, č irrilevante che al giudizio abbia o no partecipato il commissario liquidatore, il quale, una volta che abbia ricevuto la succitata comunicazione, ha la facoltā di intervenire nel giudizio.