(massima n. 1)
In materia di assicurazione obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa designata intervenuta in grado di appello assume, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, la stessa posizione dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa e può limitarsi a far propri i motivi di appello proposti dalla sua dante causa senza necessità di proporre un proprio appello incidentale. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto dall'impresa designata sulla base dei motivi dedotti in appello dall'impresa in l.c.a. e da quelli fatti propri).