(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, atteso che il massimale convenzionale in favore dell'impresa assicuratrice in bonis è diverso dal massimale legale dell'impresa designata — nascendo il primo dalla volontà contrattuale pur nei limiti posti all'autonomia privata, mentre il secondo trova la sua fonte nella legge che delimita il diritto del danneggiato — e che, sulla base di tale diversità, il legislatore (art. 25, L. n. 990 del 1969) prevede che il giudicato formatosi nei confronti dell'assicuratore, prima del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, non comprende anche quello che debba intendersi quale massimale legale, ne consegue che, qualora in sede di esecuzione della sentenza d'appello sorga questione con l'impresa designata intorno ai limiti del massimale legale, poiché tale questione, in quanto nuova, non avrebbe potuto essere dedotta con ricorso in cassazione avverso la sentenza poi messa in esecuzione, dal tale mancato ricorso da parte dell'impresa designata non possono discendere preclusioni a suo carico.