(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria, il giudizio per il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, interrotto a causa della liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, può essere indifferentemente riassunto e proseguito contro il suo commissario liquidatore, per una sentenza di condanna opponibile all'impresa designata per la liquidazione dei sinistri ai sensi dell'art. 25, L. 24 dicembre 1969, n. 990, o anche solo contro l'Ina — Fondo di garanzia per le vittime della strada — rappresentato dall'impresa cessionaria del portafoglio, senza alcuna necessità di estendere il contraddittorio, nel primo caso, all'impresa cessionaria e, nel secondo caso, nei confronti del commissario liquidatore dell'impresa in liquidazione.