(massima n. 1)
L'intervento nel processo da parte dell'impresa designata ai sensi dell'art.20 legge 24 dicembre 1969 n. 990 per la liquidazione del danno, o dell'impresa cessionaria, ai sensi dell'art. 1 decreto legge 26 settembre 1978 n. 576, svolto per espletare le facoltā previste dall'art. 25 legge 990/1969, determinano l'opponibilitā della sentenza emanata all'esito del giudizio alle medesime anche se la pendenza di esso non č stata loro comunicata nelle forme prescritte, essendosi realizzata la finalitā di consentire loro il subentro nel processo e la salvaguardia dei rispettivi diritti di difesa.