(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, una volta intervenuto nel corso del giudizio risarcitorio il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa, tale giudizio prosegue nei confronti della procedura di liquidazione e qualora sia definito con una sentenza di accoglimento della domanda del danneggiato, il giudice č tenuto ad emettere, nei confronti dell'impresa in Lca, una pronuncia con valore di mero accertamento del credito, necessaria affinché essa risulti opponibile esecutivamente all'impresa designata o cessionaria.