(massima n. 1)
L'art. 25, quarto comma, L. n. 990 del 1969, introdotto dall'art. 1 D.L. n. 857 del 1976 (convertito in L. n. 39 del 1977) — secondo cui, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, sono opponibili, all'impresa designata che non abbia partecipato al giudizio, oltre le sentenze passate in giudicato, anche le ordinanze concessive di «provvisionale», emesse dal giudice istruttore a norma dell'art. 24 legge citata — non può essere interpretato nel senso di una indiscriminata equiparazione, ai fini dell'opponibilità all'impresa designata di qualsiasi provvedimento giurisdizionale esecutivo, pronunciato al di fuori del contraddittorio con l'impresa. Pertanto, non sono opponibili all'impresa designata, in mancanza di comunicazione della pendenza della lite, le sentenze di primo grado ottenute dal danneggiato contro l'assicuratore in bonis, ancorché provvisoriamente esecutive.