(massima n. 1)
In tema di assicurazione della responsabilitą civile per la circolazione stradale, nel caso di trasferimento all'impresa cosiddetta cessionaria del portafoglio dell'impresa assicuratrice a seguito della sua liquidazione coatta amministrativa, qualora il relativo provvedimento intervenga nel corso del giudizio gią instaurato dall'assicurato, questi ha la facoltą di proseguire tale giudizio nei confronti della liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore, osservate le formalitą di cui all'art. 25, secondo comma, L. 24 dicembre 1969, n. 990, ai fini dell'opponibilitą della decisione all'impresa cosiddetta cessionaria senza che nei confronti di questa debba essere disposta l'integrazione del contraddittorio.