(massima n. 1)
In materia di responsabilitą civile derivante dalla circolazione stradale, il giudicato formatosi nella causa promossa dal danneggiato nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo investitore non si estende, con riguardo alla sussistenza dell'obbligo risarcitorio del danneggiante e del correlativo debito, nei confronti dell'impresa designata ai sensi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969, per la quale l'estensione del giudicato opera esclusivamente nei limiti determinati dall'art. 25 di quest'ultima legge e, in particolare, solo alle sentenze ottenute dal danneggiato contro l'assicuratore oppure, se ricorrono le condizioni del secondo comma dello stesso art. 25, nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta.