(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'art. 25 secondo comma della L. 24 dicembre 1969 n. 990, il quale, in caso di prosecuzione del giudizio risarcitorio contro l'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, prevede l'opponibilitą della sentenza all'impresa designata, previa comunicazione ad essa della pendenza del relativo procedimento, trova applicazione indipendentemente dal fatto che il commissario di detta impresa assicuratrice, ai sensi dell'art. 9 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 (conv. con modif. in L. 26 febbraio 1977, n. 39), sia stato autorizzato alla liquidazione dei sinistri anche per conto del Fondo di garanzia.