(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, la sentenza pronunziata nei confronti della societā assicuratrice anteriormente alla sua sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa č opponibile all'impresa designata per il risarcimento del danno dal Fondo di garanzia anche nella parte concernente la condanna oltre i limiti del massimale per interessi di mora e rivalutazione monetaria per mala gestio, in considerazione dell'inerzia colposa nella gestione del sinistro, anche qualora quest'ultima impresa assicuratrice sia stata designata ex art. 25, legge 24 dicembre 1969, n. 990, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.