(massima n. 1)
Se, nel corso del giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, quest'ultimo venga posto in liquidazione coatta amministrativa, il giudizio che sia stato interrotto a causa della liquidazione coatta deve essere riassunto nei confronti del commissario liquidatore, il quale deve necessariamente partecipare al giudizio, mentre non č sufficiente la riassunzione nei soli confronti dell'impresa designata.