(massima n. 1)
È inammissibile l'opposizione di terzo proposta, da impresa designata per il risarcimento dei danni per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, contro sentenza di condanna pronunciata nei confronti di società assicuratrice che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio, nel caso in cui la sentenza non sia opponibile alla impresa designata, per non essere stata denunciata alla stessa la pendenza del giudizio ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990. In tal caso, infatti, non sussistono i presupposti di cui all'art. 404, primo comma, c.p.c., e cioè il diritto autonomo del terzo e la possibilità dello stesso di essere pregiudicato dalla sentenza. (Nella specie il danneggiato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'impresa designata sulla base di sentenza in realtà ad essa non opponibile, cosicché la S.C. ha rilevato anche che la piena tutela di quest'ultima era offerta dalla facoltà di opposizione al decreto).