(massima n. 1)
Nel regime di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, qualora nel corso del giudizio di risarcimento dei danni da sinistro stradale intervenga la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, l'intervento spiegato dall'impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito della comunicazione di cui all'art. 25 della legge n. 990 cit. dą luogo ad un litisconsorzio necessario processuale, destinato a cessare solo in caso di estromissione dal giudizio dell'impresa posta in liquidazione coatta; pertanto, in caso di soccombenza del danneggiato, l'impugnazione dev'essere proposta nei confronti sia dell'impresa designata che di quella posta in liquidazione coatta, determinandosi una situazione riconducibile all'art. 331 c.p.c.