(massima n. 1)
Nel caso di giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti di impresa assicuratrice in bonis, nei cui riguardi sia poi intervenuto provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di società assicuratrice non è opponibile al Fondo di garanzia per le vittime della strada che non abbia ricevuto la comunicazione di cui all'art. 25, comma 2, della legge 24 dicembre 1969 n. 990. Ne consegue che il Fondo non può non esperire il rimedio straordinario dell'opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c., non ricorrendo il presupposto della possibilità che esso sia in condizione di essere pregiudicato dalla sentenza.