(massima n. 1)
La disciplina di cui all'art. 23 della legge n. 990 del 1969 si applica esclusivamente nel caso di giudizio promosso nei confronti di imprese assicuratrici che, al momento del sinistro, si trovino in stato di liquidazione coatta (o che vi vengano poste successivamente ), ma non anche nel caso in cui la societā assicuratrice venga a trovarsi in tale situazione nel corso del giudizio. In quest'ultima ipotesi, il sopravvenire del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa non impedisce che tale giudizio prosegua nei confronti della procedura di liquidazione e sia definito con una sentenza che, nei confronti dell'impresa in l.c.a., č di mero accertamento ed č opponibile all'impresa designata a norma dell'art. 25 della legge n. 990 del 1969 a condizione che la pendenza del giudizio le sia stata comunicata con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.