(massima n. 1)
Intervenuta in corso di giudizio di primo grado la liquidazione coatta amministrativa dell'assicurazione per la responsabilitą civile da sinistro stradale e dichiarato tale evento dal difensore dell'impresa, se il processo, anziché esser automaticamente interrotto e riassunto nei confronti del commissario liquidatore, prosegue nei confronti del precedente rappresentante legale dell'impresa, che viene condannato con la sentenza che lo definisce, il processo e la sentenza sono nulli, e il vizio, deducibile e rilevabile in sede di impugnazione, determina la rimessione della causa dinanzi al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.