(massima n. 1)
Nel caso in cui il giudizio proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti della societą assicuratrice del responsabile si interrompa a causa della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima, con cessione del portafoglio ai sensi dell'art. 4 del D.L. 26 settembre 1978 n. 576, č valida la riassunzione del giudizio compiuta nei confronti dell'impresa cessionaria senza indicazione di tale sua qualitą, a condizione che dal generale contesto dell'atto di riassunzione possa desumersi l'inequivoca volontą della parte di convenire tale impresa nella veste di rappresentante del Fondo di garanzia vittime della strada.