(massima n. 1)
In tema di liquidazione coatta amministrativa, il principio della momentanea improponibilità dell'azione individuale del creditore fino al termine della procedura amministrativa di accertamento dei crediti da parte del commissario giudiziale (artt. 207 e 209 legge fall.) trova deroga nel caso in cui, nel giudizio di risarcimento del danno da responsabilità civile per sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, la convenuta impresa assicuratrice sia posta in liquidazione coatta con dichiarazione dello stato d'insolvenza nel corso del procedimento di primo grado, atteso che, in tale ipotesi, l'art. 25, secondo comma, della L. 24 dicembre 1969, n. 990 consente che il giudizio prosegua nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta e che le relative pronunce siano altresì opponibili all'impresa designata per il risarcimento del danno, sempre che a quest'ultima sia stata data comunicazione della pendenza del giudizio. In detto caso, peraltro, anche se lo stato di liquidazione dell'impresa assicuratrice non sia emerso nel procedimento di primo grado, nei modi previsti dall'art. 300 c.p.c., e non si sia verificata l'interruzione del processo, l'atto di appello va notificato al commissario liquidatore, unico legittimato sostanziale e processuale rispetto all'azione giudiziale pendente, con la conseguenza che, se il gravame contro la sentenza di primo grado sia stato invece proposto con citazione della società assicuratrice, in persona di chi ne aveva la rappresentanza prima della liquidazione, si verifica la nullità del giudizio di secondo grado — ove il commissario liquidatore non si sia costituito volontariamente — e, quindi, la nullità della sentenza di appello per carenza del presupposto processuale del regolare contraddittorio.