(massima n. 1)
Nel caso in cui l'assicuratore della r.c.a., nel corso del giudizio contro di lui promosso da parte della vittima di un sinistro stradale, venga sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, ed il giudizio, previa riassunzione, prosegua nei confronti del commissario liquidatore, nei confronti di quest'ultimo il giudice non potrā che pronunciare una sentenza di mero accertamento del credito, in quanto per effetto della liquidazione coatta tenuta al risarcimento del danno in luogo dell'assicuratore decotto č l'impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei cui confronti, invece, la sentenza produce gli effetti di una condanna, senza che, a tal fine, abbia alcuna rilevanza che lo stesso commissario liquidatore sia stato autorizzato a procedere alla liquidazione dei sinistri per conto del suddetto Fondo di garanzia. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui, invertendo le posizioni delle parti, aveva condannato il commissario liquidatore al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento danni, dichiarando la sentenza meramente opponibile all'impresa designata dal F.G.V.S.).