(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell'ipotesi di sottoposizione dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento — anche mediante convenzione — del portafoglio ad altra impresa, la legittimazione passiva a risarcire il danno derivato dal sinistro, avvenuto allorché l'impresa era in bonis, spetta all'impresa cessionaria nella qualità di rappresentante legale del Fondo, mentre se il sinistro si è verificato dopo la sottoposizione alla procedura concorsuale dell'impresa assicuratrice, l'impresa cessionaria è passivamente legittimata in proprio, senza che su tale legittimazione incida la facoltà conferita dall'art. 9 della legge 23 dicembre 1976 n. 857 (conv. con modif. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39), al commissario liquidatore di accertare e liquidare il danno.