(massima n. 1)
In tema di risarcimento dei danni da circolazione di autoveicoli, l'impresa assicuratrice del danneggiante, posta in liquidazione coatta amministrativa, deve ritenersi legittimata all'impugnazione della sentenza di condanna anche se emessa nei confronti della sola impresa designata per conto del Fondo di garanzia, in quanto la decisione, pur avendo natura di mero accertamento del credito del danneggiato nei suoi confronti, la pone in stato di soccombenza atteso che l'impresa designata, dopo aver risarcito il danno, č surrogata, per l'importo pagato, nei diritti del danneggiante verso l'impresa posta in liquidazione, acquisendo il diritto all'insinuazione nel relativo passivo. Ne deriva che, a maggior ragione, deve ritenersi sussistente l'interesse a impugnare, in capo all'impresa in liquidazione, quando essa erroneamente sia stata destinataria della sentenza di condanna da parte del giudice di primo grado.