Cass. civ. n. 1905/2023
In tema di "actio negatoria servitutis", la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte.
Cass. civ. n. 803/2022
Nelle azioni di regolamento di confini e di accertamento negativo della servitù, ai fini della dimostrazione della proprietà dell'immobile non è richiesta la prova rigorosa, mediante titoli di acquisto o di usucapione, ma è sufficiente una dimostrazione fornita con ogni mezzo, anche con presunzioni.
Cass. civ. n. 20325/2021
Nel giudizio di "negatoria servitutis" il convenuto ha diritto di dimostrare l'interclusione del fondo e di chiedere la costituzione di una servitù di passaggio, ma è tenuto, in tal caso, a formulare un'espressa domanda riconvenzionale, perché non è la semplice allegazione dell'interclusione del fondo a costituire il corrispondente limite a carico dell'immobile gravato, ma solo l'accoglimento della domanda del proprietario del fondo intercluso.
Cass. civ. n. 19249/2021
La domanda di rimozione di una conduttura idrica, che l'attore assuma essere stata abusivamente installata sul proprio fondo da parte del proprietario di un fondo vicino, anche se accompagnata da richieste risarcitorie, va qualificata come " actio negatoria servitutis" (avente come contraddittore il proprietario del preteso fondo dominante) diretta a tutelare la libertà del fondo.
Cass. civ. n. 15142/2021
I poteri inerenti al diritto di proprietà, incluso quello di esigere il rispetto delle distanze, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi gli effetti dell'usucapione del diritto a mantenere la costruzione di distanza inferiore a quella legale: ne consegue che anche la domanda volta ad ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile, trattandosi di azione reale modellata sullo schema dell'"actio negatoria servitutis", rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, ma a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/03/2016).
Cass. civ. n. 9637/2020
La sentenza di mero accertamento di una servitù o della sua inesistenza non costituisce, in difetto di statuizioni di condanna, titolo esecutivo per richiedere al giudice dell'esecuzione misure idonee a far cessare impedimenti, turbative o molestie. (Rigetta, TRIBUNALE BELLUNO, 10/07/2018).
Cass. civ. n. 7040/2020
In tema di "actio negatoria servitutis", sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario allorché il fondo, nel quale sono state realizzate le opere di cui si chieda la rimozione, appartenga a più soggetti; ne deriva, in fase di appello, la inscindibilità delle cause, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., e, quindi, la necessità della partecipazione a tale fase di tutte le parti originarie, la quale deve essere verificata dal giudice del gravame preliminarmente ad ogni altra pronuncia, con l'emissione di un eventuale ordine d'integrazione del contraddittorio; in difetto, si determina la nullità, rilevabile di ufficio pure in sede di legittimità, dell'intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/05/2018).
Cass. civ. n. 20040/2019
Nell'ipotesi di comunione impropria sul fondo interessato, caratterizzata dalla coesistenza di diritti non omogenei, nuda proprietà e usufrutto, allorquando l'azione confessoria o negatoria a tutela del fondo gravato dall'usufrutto sia promossa dal (o contro il) nudo proprietario, non è necessaria la partecipazione al giudizio dell'usufruttuario del fondo passivamente o attivamente gravato dalla servitù, non sussistendo i presupposti per l'applicazione analogica dell'art. 1012, comma 2, c.c. L'onere di chiamare in giudizio il nudo proprietario, posto dall'art 1012 c.c. a carico dell'usufruttuario che intenda esercitare l'azione confessoria o negatoria a tutela del fondo gravato dall'usufrutto, trae la sua giustificazione dal particolare contenuto, assai ristretto nel tempo e nelle facoltà, che caratterizza l'estensione di tale diritto nei confronti della proprietà e dalla correlativa esigenza di evitare la formazione di giudicati la cui inopponibilità al nudo proprietario, derivante dalla sua mancata partecipazione al giudizio, contrasterebbe con la finalità di accertare una "conditio" o "qualitas fundi" cui i giudicati stessi sono preordinati, esigenza che non ricorre, invece, nella diversa ipotesi in cui le suddette azioni siano promosse dal (o contro il) nudo proprietario. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA).
Cass. civ. n. 8694/2019
L'azione con la quale l'attore, sostenendo di essere proprietario di un immobile, neghi che il convenuto sia titolare di un diritto di passaggio sul medesimo, limitandosi quest'ultimo ad opporre di essere comproprietario del bene stesso, va qualificata come "negatoria servitutis", poiché la proprietà dell'attore non è oggetto di controversia, che è limitata ai soli diritti vantati sulla cosa del convenuto. In tal caso, pertanto, mentre il detto attore adempie il suo onere probatorio esibendo il suo titolo d'acquisto, incombe alla controparte dimostrare i fatti costitutivi del suo preteso diritto di comproprietà sul bene. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/02/2016).
Cass. civ. n. 31382/2018
La "actio negatoria servitutis" ha come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa. Ne consegue che un'opera astrattamente idonea a consentire il transito da un fondo ad un altro, come un cancello, non può essere posta a fondamento di una servitù di passaggio per usucapione se tale passaggio non venga concretamente esercitato.
Cass. civ. n. 11823/2018
Nelle azioni reali di "negatoria servitutis" ai sensi dell'art. 949 c.c., la legittimazione processuale attiva compete non soltanto al proprietario, ma anche al titolare di un diritto reale di godimento sul fondo servente diverso da quello di proprietà.
Cass. civ. n. 19145/2017
Legittimato passivo rispetto all'"actio negatoria servitutis" esercitata da colui che, essendo nel possesso di un bene immobile, vanti di averne acquistato la proprietà a titolo di usucapione è chi contesti detto acquisto a titolo originario ovvero vanti altri diritti sul bene, e non anche l'apparente proprietario dello stesso.
Cass. civ. n. 472/2017
L'azione "negatoria servitutis", quella di rivendica e la “confessoria servitutis” si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi; con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione; con la terza, infine, dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido; allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario; da ultimo, nell'ipotesi di "confessoria servitutis", ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia.
Cass. civ. n. 203/2017
L’azione “negatoria servitutis” tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sul bene e, quindi, non al mero accertamento dell’inesistenza della pretesa servitù ma al conseguimento della cessazione della dedotta situazione antigiuridica, al fine di ottenere la libertà del fondo, mentre la domanda di riduzione in pristino per aggravamento di servitù esistente prospetta un’alterazione dei luoghi compiuta dal titolare di una servitù prediale, trovando fondamento nei rimedi di cui agli artt. 1063 e 1067 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in presenza di una servitù di accesso carraio e di letamaia, ne aveva escluso l'aggravamento, a seguito della chiusura della buca usata per la letamaia ed il collocamento, sul fondo servente, di attrezzi, materiali agricoli e rifiuti, senza tuttavia esaminare il profilo, specificamente denunziato dall'attore, attinente all'inerenza di tali attività rispetto all'"utilitas" conseguente alla funzione di detta buca, destinata ad agevolare la cura e l'allevamento del bestiame).
Cass. civ. n. 25342/2016
L'azione diretta al rispetto delle distanze legali è modellata sullo schema dell'”actio negatoria servitutis”, essendo rivolta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà, suscettibili di dar luogo a servitù; essa, pertanto, non esige la rigorosa dimostrazione della proprietà dell'immobile a cui favore l'azione viene esperita, essendo sufficiente che l'attore dimostri con qualsiasi mezzo, incluse le presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto.
Cass. civ. n. 476/2016
In tema di "actio negatoria servitutis", ai sensi dell'art. 2697 c.c., il proprietario del fondo servente che ammetta l'esistenza legittima della servitù, deducendo solo che la stessa debba esercitarsi con determinate modalità ed entro certi limiti, ha l'onere di provare l'esistenza delle dedotte modalità e limitazioni.
Cass. civ. n. 27564/2014
La "actio negatoria servitutis" può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione disturbative o molestie e, in tale ultima ipotesi, ove la turbativa o la molestia sia attuata mediante la realizzazione di un'opera, può anche determinare la condanna alla trasformazione o demolizione dell'opera stessa, ma non l'ordine di esecuzione di opere eccedenti la finalità dell'azione, che è quella di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del fondo oggetto del pregiudizio.
Cass. civ. n. 26769/2014
Nell'"actio negatoria servitutis" la legittimazione attiva e passiva compete a coloro che sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù, e, nel caso in cui la legittimazione di una delle parti, pur assente all'atto della proposizione della domanda, sopravvenga nel corso del giudizio, il procedimento può proseguire fino all'emissione della decisione, dato che la legittimazione ad agire, rappresentando una condizione dell'azione, non può subire limitazioni temporali, sicché è sufficiente che essa sussista al momento della decisione, poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione "ab origine", indipendentemente dal momento in cui si verifichi.
Cass. civ. n. 21851/2014
In tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore.
Cass. civ. n. 21110/2013
Qualora nel corso del giudizio di "negatoria servitutis" il convenuto acquisti la comproprietà del bene (nella specie, una strada), ogni questione relativa alla servitù è assorbita, atteso che la turbativa della proprietà non può essere più inquadrata come tentativo di acquisire un diritto di servitù, ma deve essere regolata nell'ambito del regime di amministrazione della cosa comune tra comproprietari.
Cass. civ. n. 13710/2011
La "actio negatoria servitutis" ha come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa. Ne consegue che un'opera astrattamente idonea a consentire il passaggio da un fondo ad un altro, come l'esistenza di un cancello, non può essere posta a fondamento di una servitù di passaggio per usucapione se tale passaggio non venga concretamente esercitato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto la semplice esistenza di un cancello, non utilizzato, idonea a rappresentare per il futuro una situazione di apparenza necessaria per fondare l'acquisto a titolo originario di una servitù di passaggio).
Cass. civ. n. 884/2011
La domanda diretta ad ottenere la rimozione della situazione lesiva del diritto di proprietà, non accompagnata dalla contestuale richiesta di declaratoria del diritto reale, esorbita dai limiti della "negatoria servitutis" e può assumere la veste di azione di reintegrazione in forma specifica di natura personale se è intesa al ristabilimento di un'attività esercitata sulla base del diritto di proprietà, in quanto l'azione si fonda sul diritto di credito conseguente alla lesione del diritto reale; in tal caso, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione non è idonea a trasformare l'azione personale in reale, poiché la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, né la semplice contestazione da parte del convenuto può porre a carico dell'attore il più gravoso onere della prova dell'azione di rivendicazione (c.d. "probatio diabolica").
Cass. civ. n. 5569/2010
L'interesse ad agire in "negatoria servitutis" sussiste anche quando, pur non denunciandosi l'avvenuto esercizio di atti materialmente lesivi della proprietà dell'attore, questi, a fronte di inequivoche pretese reali affermate dalla controparte sulla stessa, intenda far chiarezza al riguardo con l'accertamento dell'infondatezza delle dette pretese.
Cass. civ. n. 22348/2009
In tema di limitazioni legali della proprietà, l'azione per denunciare la violazione da parte del vicino della distanze nelle costruzioni ha natura di "negatoria servitutis", essendo diretta a far valere l'inesistenza di "iura in re" a carico della proprietà suscettibili di dar luogo ad una servitù, e pertanto al suo esercizio è legittimato, a norma dell'art. 1012, secondo comma, c.c., anche il titolare del diritto di usufrutto sul fondo.
Cass. civ. n. 3389/2009
L'«actio negatoria servitutis» non è esercitabile dal proprietario quando, pur verificandosi una molestia o turbamento del possesso o godimento del bene, la turbativa non si sostanzi in una pretesa di diritto sulla cosa, in tal caso essendo apprestati altri rimedi di carattere essenzialmente personale. Per altro verso, non è precluso a colui che abbia ottenuto, con sentenza passata in giudicato, declaratoria di inesistenza sul suo fondo di una servitù di passaggio, di agire in giudizio per far cessare il comportamento del proprietario dell'altrui fondo che ne abbia continuato l'esercizio nonostante il giudicato sfavorevole.
La costituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, che è fattispecie non negoziale, postula, ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., l'esistenza di segni ed opere visibili e permanenti, costituenti indice non equivoco ed obiettivo del peso imposto al fondo servente, nonché l'originaria appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario prima dell'acquisto di uno di essi da parte di altro soggetto e il perdurare di tale situazione fino alla separazione della originaria unica proprietà, sempre che non risulti una manifestazione di volontà contraria all'atto del negozio con cui si attua detta separazione, che determina l'automatica conversione dello stato di fatto in quello di diritto; ne consegue che non può ritenersi sufficiente, al riguardo, l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo.
Cass. civ. n. 1778/2009
L'azione negatoria della servitù, può essere esercitata non solo contro colui che vanti un preteso diritto configurabile come ius in re aliena ma anche contro chi si affermi proprietario della porzione immobiliare oggetto dell'azione pur non avendone il possesso, in quanto finalizzata a rimuovere una situazione che comporti una manomissione del godimento del fondo stesso.
Cass. civ. n. 2857/2008
Nelle azioni a difesa della proprietà, l'identificazione della porzione immobiliare in contestazione può essere desunta da un frazionamento, anche se redatto in epoca antecedente, purché venga espressamente richiamato nel titolo, proprio al fine di individuare l'area o il lotto oggetto del contratto, senza che sia necessaria né l'apposita sottoscrizione delle parti contraenti sul documento, nè l'allegazione al rogito.
Cass. civ. n. 20126/2006
In materia di distanze legali tra costruzioni, l'azione del proprietario di un fondo diretta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante, in considerazione del carattere reale dell'azione medesima, qualificabile come negatoria servitutis.
Cass. civ. n. 11784/2006
L'azione volta ad ottenere l'accertamento della inesistenza della servitù di apporre le tubature del gas sul muro perimetrale di un edificio e la conseguente condanna alla loro rimozione va proposta non nei confronti dell'utente del servizio di fornitura comproprietario del muro, che è privo di legittimazione passiva, ma nei confronti dell'ente erogatore del gas, quale proprietario del fondo dominante costituito dall'impianto di distribuzione.
Cass. civ. n. 16495/2005
In tema di azioni a difesa della proprietà, costituisce
actio negatoria servitutis non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui. Ne consegue che l'azione diretta a conseguire la riduzione in pristino a favore di colui che ha subito danno per effetto della violazione delle distanze legali deve qualificarsi come
actio negatoria servitutis, essendo volta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore libero da servitù vantate da terzi, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dare luogo a servitù.
Cass. civ. n. 12233/2002
L'azione
negatoria servitutis tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo, e si differenzia dall'azione di rivendicazione in quanto ciò che caratterizza quest'ultima azione e ne costituisce un presupposto è un eventuale conflitto tra titoli; conseguentemente, l'onere della prova che grava sull'attore nel possesso del bene è meno rigoroso che nell'azione di rivendicazione, essendo sufficiente provare l'esistenza del titolo di proprietà, ed anche il possesso del terreno qualora il convenuto eccepisca l'intervenuta usucapione.
Cass. civ. n. 12166/2002
L'azione negatoria, diversamente da quella di rivendicazione, pone un onere probatorio di minor rigore, potendo essere dimostrata la proprietà con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, in ipotesi di insufficienza dei titoli di provenienza
Cass. civ. n. 4366/2002
In tema di azione negatoria di servitù, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva, qualora il convenuto la contesti, la parte che agisce ha l'onere di provare il suo diritto di proprietà nei confronti del convenuto.
Cass. civ. n. 2159/2002
Il proprietario del fondo su cui si esercita una veduta illegale può proporre l'azione negatoria e chiedere l'accertamento dell'inesistenza della servitù e anche la sua eliminazione in ogni momento, purché non sia decorso il termine ventennale necessario per l'usucapione delle servitù apparenti, quale è quella di veduta.
Cass. civ. n. 649/2000
L'interesse ad agire in
negatoria servitutis postula la sussistenza dell'esercizio attuale e concreto della servitù, accompagnato dalla pretesa di esercitare un diritto sulla cosa asservita. Ne consegue che l'attore è carente di un interesse attuale e concreto ad agire in
negatoria in ordine ad una servitù di veduta esercitata in passato su una terrazza di sua proprietà attraverso una finestra successivamente murata.
Cass. civ. n. 2982/1999
Esercitata l'azione negatoria per sentir dichiarare l'inesistenza di un diritto di servitù sul fondo dell'attore, qualora il convenuto eccepisca di essere egli stesso proprietario del fondo che si assume gravato, oggetto del giudizio è l'accertamento della libertà del fondo mentre l'accertamento della proprietà del medesimo ha valore soltanto strumentale; conseguentemente, non essendo la domanda volta al recupero del bene, l'onere della prova che grava sull'attore nel possesso del bene è meno rigoroso che nell'azione di rivendica e la prova, in caso di insufficienza dei titoli di provenienza, può essere data con ogni mezzo ed anche con presunzioni.
Cass. civ. n. 2838/1999
La parte che agisce con
l'actio negatoria servitutis non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido. Al convenuto incombe, invece, l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore.
Cass. civ. n. 5299/1998
Colui che agisce in
negatoria servitutis, dimostrata la sua qualità di proprietario della
res, può limitarsi a contestare la titolarità del diritto altrui su di essa senza necessità di contestarne anche l'esistenza, la quale non ha l'effetto di costringerlo a subirne l'esercizio da parte di chiunque. Omologamente, il convenuto che affermi un diritto in
re aliena deve dimostrare di esserne anche il titolare.
Cass. civ. n. 4658/1998
La actio negatoria servitutis può essere proposta da uno solo dei proprietari del bene, anche se, oltre ad essere diretta all'accertamento dell'inesistenza di diritti reali su di esso, sia volta a conseguire la cessazione dell'attività illegittima del convenuto e, ove questa consista in opere, ad ottenerne la demolizione, in quanto la quota ideale di interessi di ognuno dei partecipi è compenetrata nell'intera consistenza della cosa comune.
Cass. civ. n. 12810/1997
Configura
actio negatoria servitutis, come tale imprescrittibile, la domanda del proprietario di rispetto delle distanze legali tra costruzioni (art. 873 c.c.), ravvisabile anche se manca la richiesta di demolire le opere costituenti l'esercizio della pretesa servitù.
Cass. civ. n. 12488/1995
In tema di azione negatoria, di cui all'art. 949 c.c., nel difetto di proposizione di una specifica domanda di accertamento positivo o, da parte del convenuto, di accertamento negativo della proprietà del bene oggetto dell'azione, la titolarità del bene stesso, ponendosi come mero requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della causa, può essere provata anche in base a presunzioni semplici. (Nella specie, le risultanze dell'atto d'acquisto dell'immobile od il possesso della cosa a partire dalla stessa data).
Cass. civ. n. 1460/1995
Mentre rispetto all'azione prevista dall'art. 949 c.c., che ha natura reale e si caratterizza in quanto diretta a difendere la proprietà da pretese di diritto avanzate dai terzi, legittimato passivo è il proprietario del fondo pretesamente dominante, quando l'azione, avuto riguardo ai fatti posti a suo fondamento ed alle ragioni di essa, valutati dal giudice di merito con apprezzamento insindacabile se congruamente e logicamente motivato, mira a proteggere la proprietà da indebite intromissioni o utilizzazioni di terzi, non accompagnate dalla pretesa di esercitare sulla cosa un diritto reale limitato, legittimati passivi rispetto ad essa sono gli autori delle anzidette turbative o molestie di fatto.
Cass. civ. n. 509/1995
L'assoggettamento di una strada privata a servitù di uso pubblico non elimina l'interesse del proprietario ad agire in
negatoria servitutis nei confronti dei proprietari frontisti che abbiano aperto accessi diretti dai loro fondi su detta strada, in guisa da determinare un aggravamento dell'intensità del passaggio in ragione dell'utilizzo dei detti accessi non riconducibile al contenuto della servitù già esercitata
uti civis.
Cass. civ. n. 5734/1994
Chi agisce giudizialmente per fare dichiarare la inesistenza a carico del proprio fondo di una servitù di veduta diretta deve limitarsi a provare che sul fondo del vicino si aprono delle vedute a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine, in quanto l'art. 905 c.c. gli dà il diritto di pretenderne l'eliminazione, e incombe al convenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., per evitare il riconoscimento di tale diritto, fornire la prova di un titolo che gli attribuisca la servitù di veduta, atteso che solo se l'attore affermi che la veduta sia stata aperta in sostituzione di un'altra veduta di cui ammetta o non contesti la conformità al diritto, deve, altresì, dimostrare il presupposto su cui si basa la sua pretesa, cioè la difformità della nuova veduta rispetto a quella preesistente.
Cass. civ. n. 1599/1993
Nel caso in cui uno dei comproprietari di un fondo esegua delle opere su un fondo confinante di sua esclusiva proprietà i rapporti tra i due fondi ed i limiti dei relativi diritti di proprietà non sono disciplinati dai principi che regolano la proprietà comune, ma dalle norme che regolano la contiguità di immobili appartenenti rispettivamente a soggetti diversi. Pertanto, l'altro comproprietario dell'immobile può agire in petitorio per l'accertamento dell'inesistenza dei diritti astrattamente ricollegabili al comportamento del confinante e per la cessazione delle altrui molestie al libero esercizio del diritto di proprietà a norma dell'art. 949 commi 1 e 2 c.c.
Cass. civ. n. 7984/1991
La domanda diretta ad ottenere la rimozione di una situazione lesiva del diritto di proprietà, non accompagnata dalla contestuale richiesta di declaratoria del diritto reale, esorbita dai limiti della
negatoria servitutis e può assumere la veste dell'azione di reintegrazione in forma specifica di natura personale.
Cass. civ. n. 6258/1991
Ove l'attore, sostenendo di essere proprietario di un'immobile, neghi che il convenuto sia titolare di un diritto di passaggio sul medesimo, e quest'ultimo, a sua volta, pur riconoscendo il titolo di proprietà dell'attore, opponga di essere comproprietario del bene stesso, l'azione va qualificata
negatoria servitutis, in quanto la proprietà dell'attore non è oggetto di controversia, che è limitata ai soli diritti vantati sulla cosa del convenuto. In tal caso, pertanto, mentre l'attore adempie il suo onere probatorio esibendo il suo titolo d'acquisto, incombe alla controparte dimostrare i fatti costitutivi del suo preteso diritto di comproprietà sul bene.
Cass. civ. n. 4355/1989
Il titolare di un impianto di trasmissioni televisive via etere, il quale, senza autorizzazione dell'amministrazione, utilizzi di fatto e con preuso un determinato canale o banda di frequenza, ancorché effettuando soltanto prove tecniche di trasmissione, è portatore, nel rapporto con altro imprenditore privato che, anche esso privo di autorizzazione, interferisca con altra emittente su detto canale o banda, di posizioni soggettive tutelabili non solo in sede possessoria, ma anche in sede petitoria, con l'azione negatoria a norma dell'art. 949, secondo comma, c.c., potendo inoltre, ove eserciti attività imprenditoriale, mediante la diffusione di programmi televisivi, proporre l'azione diretta alla tutela del diritto di impresa, attraverso il conseguimento
ex art. 2599 c.c. di provvedimenti idonei ad eliminare gli effetti dell'atto di concorrenza sleale (art. 2598, n. 3, c.c.), salvo il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2600 c.c.
Cass. civ. n. 1561/1989
L'azione con la quale il proprietario di una terrazza chiede la rimozione di uno stenditoio, collocato nel confinante edificio ed aggettante sulla terrazza stessa con conseguenti immissioni (nella specie, gocciolio di panni e creazione di ombra) deve essere qualificata come
negatoria servitutis, ai sensi dell'art. 949 c.c., implicando i fatti posti in essere dal vicino l'affermazione di un diritto di natura reale sulla terrazza, il cui esercizio per il tempo prescritto dalla legge potrebbe comportare l'acquisto per usucapione della servitù.
Cass. civ. n. 781/1989
L'interesse a proporre
l'actio negatoria servitutis sorge allorquando venga posta in essere dal terzo un'attività implicante in concreto l'esercizio, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce, mentre non può essere proposta l'azione al fine di far dichiarare una generica libertà del fondo, indipendentemente da concreti attentati alla stessa, i quali possono anche consistere nell'esplicita pretesa di esercitare una determinata servitù.
Cass. civ. n. 646/1985
La
negatoria servitutis è diretta non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo. Ne consegue che la contestuale domanda concernente la rimozione di opere lesive del diritto di proprietà, inerendo allo stesso oggetto della negatoria, deve ritenersi già considerata nel valore di questa, da determinarsi secondo il criterio fissato dalla legge, senza che trovi applicazione il principio del cumulo delle domande.
Cass. civ. n. 1312/1984
In tema di
actio negatoria servitutis, diretta al riconoscimento della libertà del fondo e non del dominio, l'onere probatorio relativo alla proprietà non ha il carattere rigoroso proprio della rivendicazione essendo sufficiente che l'attore dimostri, con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto.
Cass. civ. n. 3637/1982
La domanda di rimozione di una conduttura idrica, che l'attore assume essere stata abusivamente installata sul proprio fondo da parte del proprietario di un fondo vicino, anche se accompagnata da richieste risarcitorie, va qualificata
actio negatoria servitutis (avente come contraddittore il proprietario del preteso fondo dominante), e non azione di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica, in quanto — per la natura dell'opera, tale da determinare, nel suo uso normale, l'asservimento del primo fondo al secondo — la domanda deve ritenersi intesa a difendere in prospettiva la libertà del fondo dall'acquisto per usucapione della corrispondente servitù.
Cass. civ. n. 1523/1978
Come le limitazioni legali della proprietà sono essenzialmente diverse dalle servitù prediali così l'azione di chi tende alla affermazione di tali limitazioni a carico della proprietà del vicino — il quale le ha, di fatto, trasgredite pur senza vantare sul fondo altrui un diritto di servitù che legittimerebbe tale inosservanza o che da questa, per usucapione, sarebbe comunque derivato, legittimandola
ab origine — non può confondersi con l'azione
negatoria servitutis. Soltanto nella prima ipotesi, infatti, la libertà attuale del fondo dell'attore da vincoli correlati al fatto del convenuto non è materia né di azione né di eccezione, ma semplice presupposto, non controverso,
di fondatezza della domanda, la quale non mira all'accertamento, positivo o negativo, di un diritto reale di godimento.
Cass. civ. n. 695/1977
L'azione
negatoria servitutis e l'azione di rivendicazione, pur avendo quale presupposto comune il diritto di proprietà, differiscono nei requisiti e nel contenuto. Nella prima l'attore, proprietario e possessore di un immobile, tende ad ottenere il riconoscimento della libertà del bene contro terzi che, vantando diritti reali su
di esso, ne attentino il libero ed evolutivo godimento da parte sua. Nella seconda, invece, l'attore mira a conseguire il riconoscimento giudiziale del suo diritto di proprietà, al fine di ottenere, in dipendenza di tale riconoscimento, anche la restituzione della
res che ne è oggetto; ciò che caratterizza quest'ultima azione e ne costituisce il presupposto è un effettuale conflitto di titoli, il quale manca, invece, nella prima.