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Articolo 1093 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Riduzione della servitù

Dispositivo dell'art. 1093 Codice Civile

Se la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica una diminuzione dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente(1), il proprietario di questo può chiedere una riduzione della servitù, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo. In questo caso è dovuta una congrua indennità al proprietario del fondo dominante.

Note

(1) Si tratta delle necessità industriali, agricole o della vita che possono essere riferite al fondo servente.

Ratio Legis

La disposizione prevede un criterio generale valevole per ogni servitù che consti nel godimento di frutti o di prodotti del fondo servente, nel caso in cui essi siano indispensabili al proprietario del fondo servente al fine di utilizzare lo stesso.
Per la riduzione della servitù è necessario il consenso del proprietario del fondo dominante oppure una sentenza che si pronunci in tal senso.

Spiegazione dell'art. 1093 Codice Civile

Riduzione della erogazione

Viene qui risolto, a favore della proprietà, un conflitto fra proprietà e servitù, che si pone in tali termini da rendere necessario o il sacrificio della servitù o l' immobilizzazione della proprietà. L'ipotesi è che sia determinata, almeno nel minimo, la quantità di acqua che la servitù dà diritto di derivare da un fondo e che, per fatti indipendenti dalla volontà del proprietario del fondo servente, si verifichi una tale diminuzione dell'acqua, che se dovesse essere tenuta ferma la erogazione stabilita per il fondo dominante, non ne avanzerebbe in misura sufficiente per i bisogni del tondo servente.

I principi porterebbero al sacrificio del fondo servente perché di fronte al diritto altrui di servitù la proprietà normalmente ha la peggio, e lo si deduce anche dal fatto che è disposta una indennità per il dominus servitutis.

Ma il legislatore, con l'articolo in esame, si è opposto a questa conclusione e ha consentito al proprietario del fondo servente, che si trovi nella situazione anzidetta, di ridurre la servitù in cui si abbia riguardo ai bisogni di ciascun fondo. Il detrimento che verrà cosi a subire il fondo dominante e compensato da una congrua indennità riservata al suo proprietario.


Impossibilità di riduzione per diminuzione dell'acqua dipendente da fatto del proprietario del fondo servente

Da quanto sopra, risulta per arg. a contrariis che a nessuna riduzione può farsi luogo (salvo che per convenzione fra le parti), quando la diminuzione dell'acqua dipenda da un fatto del proprietario del fondo servente, pur ricorrendo le altre condizioni che devono concorrere a legittimare la richiesta.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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Consulenze legali
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P. L. chiede
mercoledì 07/08/2024
“nella mia proprietà c'è un pozzo a cui attingono acqua molti vicini da più di trenta anni asciugando la sorgente in quanto usano l'acqua non solo per uso domestico ma anche per irrigare piante ed orti, mi sono accorto solo in questi ultime settimane che il pozzo ricade nel mio fondo, ho chiesto ai miei confinanti di essere più accorti e di rispettare anche le mie esigenze senza alcun esito positivo. posso legalmente chiudere il pozzo e non fare attingere acqua arbitrariamente ?
Non è nelle mie intenzioni privare i vicini dei terreni limitrofi di attingere l'acqua, non so come mi debbo comportare.
Specifico che l'acqua del pozzo viene attinta con motori a scoppio elettrici e a gasolio fino a prosciugarlo e i vicini non vogliono sentire ragioni comportandosi in maniera arrogante e presuntuosa, arrivando pure a delle minacce.”
Consulenza legale i 09/08/2024
Il comportamento descritto nel quesito - consistente nel prelievo d’acqua dal pozzo situato nel fondo altrui, prelievo che sembra essere effettuato in maniera continuativa, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici - viene posto in essere (stando a quanto viene riferito) “da più di trent’anni”.
Pertanto, è necessario verificare se i vicini che prelevano l'acqua abbiamo effettivamente acquistato, per usucapione, una vera e propria servitù di presa d’acqua.
Al riguardo l’art. 1080 c.c. precisa che “il diritto alla presa d'acqua continua si può esercitare in ogni istante”; ed è proprio tale continuità che consente di distinguere la servitù di presa d’acqua rispetto alla c.d. servitù di attingimento.
Inoltre, proprio perché la servitù di presa d’acqua, di regola, ha delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, essa è una servitù c.d. apparente. In quanto tale, può essere appunto acquistata per usucapione (art. 1061 c.c.).
Dunque, nel caso concreto, occorre accertare se davvero tale prelievo continuo di acqua sia stato esercitato di fatto, e in via continuativa, per il periodo di tempo previsto dalla legge, di regola venti anni.

In ogni caso, anche qualora si accertasse l’effettivo acquisto per usucapione di una servitù di presa d’acqua, non è detto che ciò possa avvenire senza rispetto per le esigenze del fondo servente.
In proposito, a parte la regola generale di cui all’art. 1065 c.c., secondo cui “nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente”, abbiamo anche delle norme specifiche relative alla servitù di presa d’acqua.
Tra queste c’è, ad esempio, l’art. 1093 c.c., il quale stabilisce che “se la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica una diminuzione dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo può chiedere una riduzione della servitù, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo. In questo caso è dovuta una congrua indennità al proprietario del fondo dominante”.