Riduzione della erogazione
Viene qui risolto, a favore della proprietà, un conflitto fra proprietà e servitù, che si pone in tali termini da rendere necessario o il sacrificio della servitù o l' immobilizzazione della proprietà. L'ipotesi è che sia determinata, almeno nel minimo, la quantità di acqua che la servitù dà diritto di derivare da un fondo e che, per fatti indipendenti dalla volontà del proprietario del fondo servente, si verifichi una tale diminuzione dell'acqua, che se dovesse essere tenuta ferma la erogazione stabilita per il fondo dominante, non ne avanzerebbe in misura sufficiente per i bisogni del tondo servente.
I principi porterebbero al sacrificio del fondo servente perché di fronte al diritto altrui di servitù la proprietà normalmente ha la peggio, e lo si deduce anche dal fatto che è disposta una indennità per il dominus servitutis.
Ma il legislatore, con l'articolo in esame, si è opposto a questa conclusione e ha consentito al proprietario del fondo servente, che si trovi nella situazione anzidetta, di ridurre la servitù in cui si abbia riguardo ai bisogni di ciascun fondo. Il detrimento che verrà cosi a subire il fondo dominante e compensato da una congrua indennità riservata al suo proprietario.
Impossibilità di riduzione per diminuzione dell'acqua dipendente da fatto del proprietario del fondo servente
Da quanto sopra, risulta per arg. a contrariis che a nessuna riduzione può farsi luogo (salvo che per convenzione fra le parti), quando la diminuzione dell'acqua dipenda da un fatto del proprietario del fondo servente, pur ricorrendo le altre condizioni che devono concorrere a legittimare la richiesta.