(massima n. 1)
Il requisito dell'apparenza, che, insieme con quello della permanenza, condiziona l'usucapibilità della servitù (art. 1061 c.c.), postula una situazione oggettiva di fatto, rivelatrice di per se stessa dell'assoggettamento di un fondo ad un altro per l'esistenza di opere inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù. Tali opere debbono, pertanto, essere visibili — in modo da rendere palese a chiunque la presenza di una modificazione esteriore, rivolta a determinare il vincolo di asservimento di uno dei due fondi all'altro — ma non necessariamente situate sul fondo servente, potendosi il requisito dell'apparenza della servitù desumere da qualsiasi elemento di fatto, ancorché emergente dal fondo dominante, il quale dia la visione certa, all'esterno, dell'asservimento del fondo vicino. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la C.S. ha cassato la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto intervenuta l'usucapione, poiché dalla sentenza impugnata risultava l'esistenza di tubazioni sotterranee per lo scarico delle acque, ma non quella di manufatti esterni che indicassero il rapporto di subordinazione tra fondi.