(massima n. 1)
Il requisito dell'apparenza necessario per l'acquisto della servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia non richiede che le opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù siano state realizzate dal terzo possessore per il proprio utile, essendo essenziale solo che esse siano strumentali anche all'esercizio della servitù del terzo e così idonee a rivelarne l'esistenza. (Nella specie, si trattava di un viottolo che percorreva il fondo servente e che poteva essersi formato anche per effetto del più frequente passaggio dei proprietari di questo fondo ma che tuttavia era oggettivamente utilizzabile, e di fatto utilizzato, anche dal proprietario del fondo dominante attraverso un viottolo di collegamento che, per quanto giacente, come il viottolo principale, nel fondo servente, ed a questo utile, appariva, per le sue caratteristiche strutturali, prevalentemente destinato per l'accesso al fondo dominante, sul cui confine si arrestava).